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Novità Iva
5 Giugno 2020

Vendite a distanza tramite interfacce elettroniche: chiarimenti sugli obblighi di comunicazione

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Nella Circolare n. 13 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini ed alle modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni mediante interfacce elettroniche.

Nelle premesse, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il “Decreto Crescita” del 2019 ha introdotto un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi che gestiscono interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni nell’Unione Europea tra fornitori ed acquirenti.  Questa nuova regola cesserà la propria efficacia il 31 dicembre 2020, poiché dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore l’articolo 14-bis della Direttiva Iva.

Quest’ultima disposizione prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica come un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 Euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni. Questa previsione vale anche per le cessioni di beni effettuate nell’Unione Europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea ad una persona che non è soggetto passivo.

Il primo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda le nuove disposizioni.

Il soggetto passivo che facilita tramite interfaccia elettronica la vendita a distanza deve trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre una serie di dati. Se non lo fa o lo fa in maniera incompleta, il soggetto in questione è considerato debitore dell’Iva applicata alle vendite a distanza, a meno che provi che l’imposta è stata assolta dal fornitore. E’ stata, pertanto, introdotta una presunzione relativa a carico dei soggetti che gestiscono le piattaforme elettroniche per le vendite a distanza.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda specificamente le definizioni: “fornitore”, “interfaccia elettronica”, “facilitare”, “vendite di beni a distanza”, “soggetti passivi”.

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. A proposito dell’ambito soggettivo, è precisato che occorre distinguere tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

I soggetti passivi stabiliti tenuti agli obblighi di comunicazione sono i soggetti passivi Iva, compresi quelli che non sono debitori d’imposta perché applicano regimi speciali. Ad esempio, sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i soggetti che applicano il regime forfetario, in quanto non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Invece, rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia i soggetti che accedono a regimi Iva che prevedono meccanismi speciali che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione Iva, come i soggetti che applicano il regime del margine o il regime speciale previsto per l’agricoltura.

Riguardo ai soggetti passivi non stabiliti, si devono considerare sia i gestori di piattaforme elettroniche che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, sia i gestori non stabiliti che effettuano tali operazioni. Questi ultimi, per adempiere agli obblighi di comunicazione, se privi di stabile organizzazione, dovranno procedere all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale. Invece, i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia potranno semplicemente chiedere all’Agenzia delle Entrate un codice fiscale. Qualora, poi, dovessero trovarsi a versare l’imposta per conto del fornitore, dovranno aprire la partita Iva.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, l’obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi alle cessioni di qualsiasi bene che sia oggetto di vendita a distanza ed i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

I dati che devono essere trasmessi sono soltanto quelli effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicati digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate nella piattaforma. Qualora, quindi, la trasmissione dei dati sia incompleta, i gestori della piattaforma elettronica non saranno considerati come debitori d’imposta se dimostreranno di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione ed individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Il quarto paragrafo della Circolare riguarda la trasmissione dei dati. In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi potranno trasmettere una nuova comunicazione che sostituirà integralmente la comunicazione precedentemente inviata. La nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello nel quale è stata inviata la prima comunicazione e dovrà contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.

Qualora, invece, la piattaforma elettronica non abbia provveduto a comunicare i dati in suo possesso nei termini previsti dalla normativa, non potrà inviare una comunicazione sostitutiva. La piattaforma sarà considerata debitrice d’imposta.

Nel caso siano effettuati dei resi dei quali la piattaforma sia a conoscenza, questi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva. I termini per presentarla iniziano a decorrere dalla data di conoscenza del reso da parte della piattaforma. Qualora la comunicazione sostitutiva non venga inviata, la piattaforma sarà considerata debitrice d’imposta dovuta sulle cessioni di beni facilitate, salvo che provi l’assolvimento dell’imposta da parte del fornitore. Qualora, invece, non sia a conoscenza del valore dei resi, la piattaforma non sarà considerata debitrice Iva.

Gli stessi principi valgono nei casi in cui il pagamento non vada a buon fine successivamente all’effettuazione della transazione. Non devono, poi, essere comunicati i dati delle cessioni a titolo gratuito e dei campioni omaggio.

Infine, nel quinto ed ultimo paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della regole della decorrenza dell’obbligo di comunicazione. In sede di prima applicazione, è stato stabilito che la comunicazione dei dati avvenisse entro il 31 ottobre 2019. In generale, la regola è quella della comunicazione entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora, per problemi tecnici ed operativi, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere i dati corretti, il soggetto passivo non verrà considerato come debitore d’imposta e questo fino alla data di emanazione della Circolare stessa. Sussistevano, infatti, delle obiettive condizioni di incertezza.

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