In data 11 settembre 2023, con la risposta n. 427 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un’interrogazione posta da una compagnia di assicurazioni (l’istante) riguardo alla possibilità di emettere una comunicazione di variazione dell’IVA in diminuzione per un credito reclamato da un assicurato nei confronti di un terzo soggetto. Questo scenario si verifica all’interno di una procedura di surrogazione, in cui il debitore originale non ha effettuato il pagamento a causa di procedure concorsuali infruttuose.
Caso specifico della variazione IVA reclamata da un assicurato
L’istante ha sottolineato che, secondo l’articolo 1916 del codice civile, quando effettua il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza, diventa surrogato nei diritti dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile, fino all’importo dell’indennizzo stesso.
La compagnia di assicurazioni ha quindi chiesto se, in base a questa norma, può emettere una comunicazione di variazione in queste circostanze. Ritenendo di farlo solo quando la surrogazione è avvenuta ma l’insinuazione al passivo non è ancora fattiva ed è prevista in futuro.
L’Agenzia delle Entrate ha inizialmente ricordato che, in base all’articolo 26, comma 3-bis del Decreto IVA. È possibile emettere una comunicazione di variazione in diminuzione anche quando il corrispettivo non è stato pagato dal cessionario o committente in due situazioni specifiche:
- Quando il cessionario o committente è soggetto a una procedura concorsuale.
- A seguito di esecuzioni individuali che non hanno avuto successo.
Successivamente, l’Agenzia ha fornito ulteriori dettagli basati sulla prassi e sulle decisioni della Corte di Cassazione. In particolare, è si chiarisce che il recupero dell’IVA tramite comunicazione di variazione richiede sempre l'”identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria e l’oggetto della registrazione della variazione”. Questo significa che deve esserci una corrispondenza tra le due operazioni soggette all’IVA.
In sintesi, è fondamentale mantenere l’identità tra i soggetti coinvolti nell’operazione soggetta all’IVA. Pertanto, anche se l’assicuratore diventa surrogato nei diritti dell’assicurato in base all’articolo 1916 del codice civile. Dal punto di vista fiscale, solo l’assicurato può emettere la comunicazione di variazione, non l’assicuratore.
L’Agenzia ha anche specificato che, nel caso di procedure concorsuali per l’insolvenza del cliente, l’assicurato può procedere con la comunicazione di variazione al momento dell’apertura della procedura stessa (come indicato nella circolare n. 20/2021).