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Novità Iva
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14 Luglio 2023
3 Minuti di lettura

Transazioni di rilievo IVA per sedi italiane di una gruppo estero

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Le transazioni tra due filiali con sede in Italia, che operano in modo indipendente e dalla casa madre secondo le norme vigenti, devono essere considerate ai fini dell’IVA.

Le operazioni effettuate tra due filiali con sede in Italia, appartenenti a diverse società estere all’interno di un gruppo IVA estero. Non possono essere considerate insignificanti per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, se effettivamente imputabili a tali filiali. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 11 del 13 giugno 2023.

L’adesione a un gruppo IVA comporta la perdita della soggettività passiva IVA delle partecipanti a favore dell’intero gruppo. Di conseguenza, sottolinea l’Agenzia, anche le rispettive case madri delle due filiali italiane, hanno perso la propria soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Aderendo a un gruppo costituito in un paese dell’Unione Europea in cui sono stabilite. L’irrilevanza non può essere considerata neanche considerando il gruppo come “unica casa madre” delle due filiali italiane.

Nelle transazioni in Italia del gruppo estero l’IVA va calcolata

La normativa che disciplina le transazioni tra una filiale e la propria casa madre all’interno di un gruppo IVA stabilisce che tali operazioni “sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte”. Dall’articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, decreto IVA. La controparte della filiale non è quindi la sua casa madre, ma il gruppo IVA, che diventa un soggetto terzo rispetto alla filiale. Pertanto, le transazioni tra il gruppo e la filiale, comprese nel suo perimetro, non possono non avere rilevanza IVA in quanto effettuate tra soggetti “terzi”.

Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e filiale fa un’eccezione. Quando? Quando entrambe sono incluse in un gruppo IVA situato in un altro Stato membro dell’Unione Europea. In questo caso, come affermato dalla sentenza C7/13 della Corte di Giustizia Europea, “il legame di identità soggettiva tra le due entità (filiale e casa madre) appartenenti allo stesso soggetto giuridico viene interrotto” (vedi anche risposta n. 314/2023).

È importante ricordare che una filiale, come stabilito dal decreto IVA, è “un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa effettuate o ricevute…”. Il fatto che due filiali con sede in Italia effettuino transazioni tra di loro indica che stanno operando direttamente (risposta n. 27/2023).

In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, se le transazioni tra un gruppo IVA e le filiali che ne fanno parte sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, lo sono ancora di più le operazioni tra queste filiali nel caso in cui “agiscano direttamente”, poiché possono essere considerate soggetti passivi IVA distinti, nel caso specifico, stabiliti in Italia.

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