È diventato ufficiale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, che introduce un pacchetto articolato di interventi fiscali e IVA destinati a incidere in modo significativo su Terzo settore, sport dilettantistico, gestione della crisi d’impresa e disciplina IVA, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi.
Tra le misure di maggiore rilievo spicca il rinvio al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti associativi, inizialmente previsto dal 2026.
Terzo settore: neutralità fiscale nel passaggio dei beni da attività commerciale a istituzionale
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) e la gestione delle plusvalenze latenti sui beni strumentali.
A seguito della riforma introdotta dal Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), alcune attività che in precedenza erano considerate commerciali ai fini del TUIR possono ora rientrare tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale. Questo mutamento di qualificazione rischiava di generare plusvalenze imponibili “meramente contabili”.
Per evitare tale effetto distorsivo, il decreto introduce il nuovo articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità di sospendere la tassazione della plusvalenza nel momento in cui un bene esce dal regime d’impresa, a condizione che:
- il bene sia destinato stabilmente a finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’utilizzo sia coerente con le finalità statutarie dell’ente.
Quando la plusvalenza diventa imponibile
La tassazione si rende invece dovuta nei seguenti casi:
- destinazione del bene a finalità diverse da quelle istituzionali:
la plusvalenza è calcolata come differenza tra valore normale del bene e costo non ammortizzato al momento del cambio di regime; - cessione onerosa o risarcimento per perdita/danneggiamento:
la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo o indennizzo netto e valore fiscale residuo.
In entrambi i casi, l’ente può scegliere se:
- tassare integralmente la plusvalenza nell’esercizio di realizzo;
- oppure rateizzarla fino a quattro anni, se il bene è posseduto da almeno tre anni (art. 86, comma 4, TUIR).
Per enti religiosi riconosciuti e fabbricerie, la disciplina si applica limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato.
IVA e Terzo settore: rinvio al 2036 e revisione dei regimi forfetari
Slitta il nuovo regime di esenzione IVA per gli enti associativi
L’articolo 6 del decreto dispone il rinvio al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni effettuate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.
Si tratta dell’ennesimo slittamento di una riforma nata per rispondere ai rilievi della Commissione europea, che ha contestato l’esclusione automatica dall’IVA di alcune prestazioni rese da enti associativi dietro corrispettivo.
Organizzazioni di volontariato e APS: nuove soglie IVA e coordinamento normativo
Il decreto interviene anche sulla disciplina IVA transitoria applicabile a ODV e APS, in attesa della piena operatività del Codice del Terzo settore.
Regime forfetario IVA: soglia innalzata a 85.000 euro
Ai soli fini IVA:
- la soglia di accesso al regime forfetario viene elevata da 65.000 a 85.000 euro di ricavi annui.
Parallelamente, viene modificato l’articolo 86 del Codice del Terzo settore, stabilendo che:
- ODV e APS possono applicare il regime forfetario se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro (anziché 130.000), salvo futuri adeguamenti in sede europea.
Altri interventi di coordinamento IVA sugli ETS
Aggiornamento terminologico e aliquote agevolate
- Articolo 3: sostituzione dei riferimenti alle Onlus con quelli agli enti del Terzo settore nel Dpr n. 633/1972.
- Articolo 4: estensione dell’aliquota IVA del 5% anche alle prestazioni rese da imprese sociali costituite in forma societaria.
Semplificazioni sugli obblighi di certificazione
- Articolo 5:
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi per ODV e APS in regime forfetario;
- dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, eliminazione dell’obbligo di certificazione fiscale per cessioni e prestazioni effettuate da tali enti.
Sport dilettantistico: ridefinito il regime forfetario
L’articolo 7 rivede l’ambito applicativo del regime forfetario per gli enti sportivi dilettantistici, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.
Il regime è applicabile a:
- associazioni e società sportive dilettantistiche non ETS,
- con proventi commerciali non superiori a 400.000 euro annui.
Forme giuridiche ammesse
- associazioni sportive senza personalità giuridica;
- associazioni sportive con personalità giuridica;
- società di capitali e cooperative sportive.
Sono esclusi gli ETS iscritti al RUNTS che svolgono attività sportiva come attività di interesse generale.
In caso di superamento della soglia, la decadenza dal regime opera dal mese successivo.
Crisi d’impresa: estesa la non imponibilità delle sopravvenienze attive
Con l’articolo 8, il decreto fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR.
L’esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive viene estesa anche agli strumenti introdotti dal Codice della crisi, tra cui:
- concordato minore;
- concordato semplificato per la liquidazione;
- piani attestati pubblicati;
- accordi di ristrutturazione e piani soggetti a omologazione.
È inoltre chiarito che non sono rimborsabili le imposte eventualmente già versate in base a interpretazioni precedenti.
Riforma IVA: semplificazioni su detrazione e enti non commerciali
- Articolo 9: abrogazione di una norma ridondante sulla rettifica della detrazione IVA.
- Articolo 10: riscrittura dell’articolo 19-ter del Dpr n. 633/1972:
- l’IVA è detraibile solo per la quota riferibile all’attività economica;
- obbligo di contabilità separata e criteri oggettivi di imputazione.
Pagamenti digitali e servizi transfrontalieri
L’articolo 11 aggiorna le definizioni IVA sui prestatori di servizi di pagamento, escludendo:
- BCE, banche centrali nazionali ed enti pubblici.
Restano inclusi banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica. Le definizioni di servizio e operazione di pagamento vengono allineate alla normativa UE.
Trasporti internazionali: IVA non imponibile anche per gli intermediari
Con l’articolo 12, la non imponibilità IVA viene estesa anche ai servizi di trasporto internazionale svolti da intermediari, superando precedenti interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate e allineando la normativa nazionale a quella europea e alla giurisprudenza CGUE.
Piattaforme digitali: eliminato un obbligo duplicato
Infine, l’articolo 13 abroga un obbligo di comunicazione mai attuato, previsto dalla legge di bilancio 2023, per evitare duplicazioni rispetto alla disciplina già introdotta dal Dlgs n. 32/2023.
La misura riduce gli adempimenti per i gestori di marketplace e alleggerisce il carico amministrativo sull’Agenzia delle Entrate.