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Novità Iva
4 Dicembre 2020

Terapie assistite con gli animali per disabili: sì all’esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’esenzione Iva in caso di prestazioni di terapia assistita con gli animali.

A presentare l’istanza di interpello è un’associazione che opera come struttura sanitaria privata autorizzata all’erogazione dell’attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche che rientrano nell’ambito delle terapie assistite con gli animali (TAA). Si tratta di attività che sono svolte in favore di persone di tutte le età che presentano un certificato medico che attesta la necessità delle cure.

L’associazione istante svolge anche altre attività complementari, come l’attività di educazione assistita con gli animali o i centri estivi integrati.

L’associazione istante ha evidenziato che la Regione all’interno della quale opera ha promulgato una legge in materia di terapie assistite con gli animali ed ha approvato delle linee guida riguardo agli interventi assistiti con gli animali. L’istante ha aggiornato il proprio statuto sulla base di tali linee guida.

Nel 2015, inoltre, è stato sottoscritto un Accordo tra il Governo e le Regioni riguardante le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali con specifichi obblighi in capo alle Regioni affinché diano attuazione alle regole presenti nell’Accordo.

In particolare, nei progetti relativi agli interventi assistititi con gli animali deve essere presente un equipe multidisciplinare composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida.

Nel 2016, il Ministero della Salute ha emanato una nota nella quale ha precisato che per le figure professionali, sanitarie e non, il periodo durante il quale era possibile acquisire la specifica idoneità richiesta dalla normativa sarebbe scaduto il 25 marzo 2018. I collaboratori dell’associazione istante hanno provveduto ad inviare le domande di riconoscimento all’ente incaricato al rilascio delle idoneità, che ha evaso le diverse richieste nel corso del 2018 e del 2019.

A seguito di questa procedura, l’associazione ora dispone di figure professionali sanitarie riabilitative indicate nell’Accordo.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il regime di esenzione Iva previsto all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni di terapia assistita con gli animali poste in essere dall’istante.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 560 del 28 novembre 2020, ha evidenziato che l’istante è un’associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro che opera come “struttura sanitaria privata semplice”, erogando, in particolare, attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche e, pertanto, può essere qualificata come ente con finalità di assistenza sociale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, si definiscono attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria le attività che sono volte a soddisfare bisogni di salute della persona che richiedono sia prestazioni sanitarie, sia azioni di protezione sociale in grado di garantire, nel lungo periodo, una continuità tra le azioni di cura e le attività di riabilitazione.

In particolare, l’associazione istante si propone di sviluppare lo studio e la ricerca al fine di individuare e analizzare i complessi problemi che riguardano le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali, l’attività assistita con gli animali e altre terapie alternative. L’associazione, inoltre, ha come obiettivo quello di promuovere ed effettuare interventi assistiti con gli animali che possano essere considerati come terapeutici e riabilitativi per la cura delle disabilità.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che alle prestazioni di terapia assistita con gli animali erogate dall’associazione istante con personale sanitario qualificato possa applicarsi l’esenzione Iva in quanto prestazioni socio-sanitarie.

Per l’applicazione del regime di esenzione Iva sono richieste le seguenti condizioni:

  • le prestazioni alle quali viene applicato devono essere prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese in comunità e luoghi simili;
  • tali prestazioni devono essere rese nei confronti di soggetti in condizioni di disagio indicati nelle disposizioni normative: anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psico-fisici, minori che siano anche coinvolti in situazioni di disadattamento, migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • tali prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti con finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente dai soggetti stessi, sia in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti di altro tipo.

Quindi, devono essere presenti, per l’applicazione del regime di esenzione Iva, dei requisiti oggettivi, riferiti alla natura della prestazione ed al luogo nel quale viene eseguita, e dei requisiti soggettivi, riferiti sia alla natura del soggetto che eroga la prestazione, sia alle caratteristiche del soggetto che riceve la prestazione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’associazione istante potrà emettere fattura con esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 esclusivamente in caso di prestazioni di terapia assistita con gli animali rese nei confronti dei soggetti suindicati, i quali dovranno, inoltre, essere muniti di prescrizione medica dalla quale risulti la necessità della prestazione sanitaria.

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