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Novità Iva
5 Gennaio 2018

Split payment: le regole per la determinazione dell’acconto Iva

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Nella Circolare n. 28 del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’acconto Iva da parte di coloro che sono stati assoggetti al meccanismo dello split payment.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina in materia di acconto Iva. L’acconto deve essere versato entro il giorno 27 dicembre di ciascun anno ed è dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno o alla presentazione della dichiarazione annuale.

I contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato applicando uno dei seguenti metodi:

  • metodo “storico”: l’acconto è determinato nella misura dell’88 % del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti mensili, oppure per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti trimestrali, oppure con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale per opzione.
  • metodo “previsionale”: l’importo è determinato nella misura dell’88 % dell’importo che i contribuenti mensili presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, oppure che i contribuenti trimestrali presumono di dover versare per il quarto trimestre in corso, oppure che i contribuenti trimestrali per opzione presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso.
  • metodo “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile) oppure per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale) e dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).

Per quanto riguarda i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità di calcolo dell’acconto Iva dovuto sono influenzate dalla disciplina speciale prevista dal Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, come modificato dai Decreti Ministeriali del 27 giugno e del 13 luglio 2017.

In particolare, ai fini dell’acconto Iva, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi suddetti, le Pubbliche Amministrazioni e le società soggetti passivi Iva dovranno tener conto dell’importo dell’Iva versato all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti (che sia stato versato direttamente o a seguito della liquidazione periodica). I soggetti interessati dovranno versare comunque un unico acconto Iva che tenga conto dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Più specificamente, per l’acconto Iva dovuto per il 2017, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, nel caso in cui l’acconto sia determinato sulla base del metodo storico, occorre tenere conto dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre del 2017 o, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito in proposito alcuni chiarimenti.

Le Pubbliche Amministrazioni e le società che versano separatamente l’Iva dovuta, qualora decidano di determinare l’acconto secondo il metodo storico, dovranno effettuare un versamento unitario, computando nella base di calcolo l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre del 2017 o, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Le Pubbliche Amministrazioni e le società che, invece, provvedono alla doppia annotazione delle fatture di acquisto dovranno determinare l’acconto Iva computando nella base di calcolo ricavata applicando le regole ordinarie, l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre del 2017 o, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Inoltre, in entrambe le ipotesi, se il contribuente, nell’anno 2016, non era tenuto ad effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi rilevanti evidenziava un’eccedenza detraibile, nel calcolare l’acconto Iva dovuto per il 2017 dovrà tener conto di tale eccedenza. Quindi, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti esigibile nel mese di novembre del 2017 o nel terzo trimestre del 2017 e dell’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre del 2016 o al quarto trimestre del 2016 o risultante dalla dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2016 (per il caso dei contribuenti trimestrali per opzione).

Queste particolari modalità di calcolo dell’acconto Iva per il 2017 determinato con il metodo storico valgono soltanto per i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono stati ricondotti all’ambito della scissione dei pagamenti. Le Pubbliche Amministrazioni che già dal 2015 applicavano le regole dello split payment, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto a dicembre del 2017, determinato con il metodo storico, non hanno dovuto far riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre del 2017 o nel terzo trimestre del 2017, in quanto, per questi soggetti, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, si è già tenuto conto dell’Iva assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti.

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