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Novità Iva
2 Aprile 2021

Spese per interventi su immobili di terzi: l’Iva assolta è detraibile

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detraibilità dell’Iva riguardante servizi realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo Iva.

La società che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate si occupa di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di opere pubbliche in due scali aeroportuali internazionali e della gestione di servizi aeroportuali. In questo ambito, è tenuta a predisporre e presentare al Comune un piano di interventi finalizzati al contenimento / abbattimento del rumore derivante dal traffico aereo che supera i valori limite, oltre a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione di tali lavori di risanamento acustico.

Tali oneri sostenuti nel 2020 e nelle annualità successive concorrono alla formazione del volume d’affari Iva che la società istante ricava dall’esercizio della propria attività.

Il piano di risanamento acustico prevede anche degli interventi su edifici scolastici presenti nel Comune interessato e comunque situati all’esterno dell’area aeroportuale.

Il quesito riguarda la possibilità di portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di risanamento acustico realizzati su beni di proprietà di terzi, ossia sugli edifici scolastici appartenenti al Comune, non utilizzati dalla società contribuente nell’esercizio della propria attività caratteristica di gestore aeroportuale e rispetto ai quali la società stessa non vanta alcun titolo di detenzione o possesso. La società istante ha anche precisato che effettua dei servizi imponibili e non imponibili Iva, ma comunque non esenti Iva o non esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 219 del 26 marzo 2021, ha evidenziato che il meccanismo di detrazione dell’Iva ha come obiettivo quello di sgravare interamente l’imprenditore dell’Iva assolta in relazione ai beni e servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività di impresa e collegati alle operazioni imponibili Iva realizzate dallo stesso soggetto. Non si ha diritto alla detrazione, invece, in tutti quei casi in cui l’Iva grava sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni esenti Iva o comunque non soggette ad imposta.

Affinché un costo posta dirsi inerente, non è necessario che vi sia un nesso diretto ed immediato con una o più operazioni imponibili Iva. Il costo può rientrare tra le spese generali del soggetto passivo Iva e così essere un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. Ciò che è richiesto è che l’onere sostenuto abbia un nesso diretto ed immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo Iva.

Ciò che rileva è che concretamente vi sia un’utilità del bene o servizio acquistato per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico.

Il diritto alla detrazione Iva può essere riconosciuto anche quando il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo che non sia utilizzato, in via ordinaria, nell’esercizio dell’impresa. Il vantaggio che il terzo trae dalla prestazione di servizi deve essere accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo Iva.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che gli oneri sostenuti dalla società istante per i servizi di risanamento acustico sono previsti da specifiche disposizioni normative di settore (che impongono il mantenimento di determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale) e sono ricompresi nella tariffa applicata dalla società stessa nell’ambito della gestione dei servizi aeroportuali, anche se non sostenuti su immobili oggetto di concessione.

Alla luce di tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli oneri riguardanti i servizi realizzati su immobili di proprietà del Comune devono considerarsi inerenti all’attività d’impresa svolta dalla società istante nella qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto che si esplica con operazioni imponibili e non imponibili Iva e senza che siano realizzati servizi esenti Iva o esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante possa esercitare la detrazione dell’Iva assolta a monte sugli oneri suddetti.

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