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Novità Iva
28 Giugno 2019

Sostituzione tra società nella gestione di un fondo: la continuità ha effetti sulla rettifica delle fatture

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni in relazione alle note di variazione a rettifica di fatture emesse nei confronti di soggetti passivi ai fini Iva sostituiti da altri soggetti.

La questione è stata sottoposta da una società che si occupa della gestione di un fondo di investimento alternativo immobiliare ed opera in Italia senza stabile organizzazione. L’istante è subentrata ad un’altra società nella gestione del fondo. Per adempiere agli obblighi in materia di Iva, la società ha provveduto, nella qualità di gestore, ad identificarsi direttamente in Italia.

La società istante ha rappresentato che la precedente società di gestione del fondo ha avviato un progetto di riqualificazione edilizia affidando l’esecuzione dei relativi interventi ad una società che ha emesso una serie di fatture. Tali fatture sono state emesse con l’applicazione errata dell’aliquota Iva ordinaria del 22 %, invece dell’aliquota Iva ridotta del 10 %. La questione specifica sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’individuazione del soggetto passivo ai fini Iva nei confronti del quale il fornitore deve emettere la nota di variazione in diminuzione. La nota di variazione deve essere emessa verso l’istante, attuale gestore del fondo, o verso la precedente società di gestione dello stesso?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 199 del 20 giugno 2019, ha evidenziato che il fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società di gestione. La società di gestione, inoltre, agisce nell’interesse dei partecipanti, anche se è solo subentrata nella gestione del fondo, assumendo verso di loro gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Inoltre, i fondi comuni di investimento immobiliare non hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini Iva. La soggettività ai fini Iva, infatti, è attribuita esclusivamente alla società di gestione che ha l’obbligo di tenere una contabilità separata per la propria attività e per ciascun fondo. La società di gestione deve presentare un’unica dichiarazione annuale, composta da tanti moduli quante sono le contabilità istituite per sé e per i fondi amministrati, e deve effettuare un unico versamento per le somme complessivamente dovute da se stessa e dai fondi.

Nel caso di sostituzione nella gestione del fondo, la società di gestione del risparmio subentrante assume rispetto al fondo la medesima posizione della società di gestione del risparmio sostituita, in quanto si mantiene una continuità tra il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito.

Quindi, nel caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con un’altra nell’amministrazione di un fondo comune di investimento, le note di variazione in diminuzione, nonostante le fatture originarie siano state emesse nei confronti della società che è stata sostituita, andranno emesse nei confronti della società che è subentrata.

La nuova società di gestione, infatti, subentra senza soluzione di continuità nelle posizioni soggettive della precedente società di gestione del fondo ed è, quindi, legittimata a richiedere al fornitore la rettifica dell’Iva originariamente detratta dalla società di gestione del risparmio sostituita.

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