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Novità Iva
18 Maggio 2018

Servizi di consulenza per gli investimenti: chiarimenti sul regime Iva applicabile

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Con una richiesta di consulenza giuridica, è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate un quesito relativo al regime Iva applicabile all’attività di consulenza in materia di investimenti.

La società istante è una società di intermediazione mobiliare che si occupa, tra l’altro, di consulenza in materia di investimenti senza detenere le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari dei clienti e senza assumere direttamente rischi. Nell’ambito del servizio di consulenza, la società riveste una posizione di assoluta indipendenza rispetto agli altri operatori finanziari coinvolti, non distribuisce degli strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna commissione da parte delle banche depositarie o degli altri operatori finanziari, che rimangono sempre soggetti terzi rispetto al servizio offerto dall’istante.

I dubbi sul regime Iva applicabile sono sorti, in particolare, a seguito del recente orientamento affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In una sentenza del 2013, la Corte si è espressa riconoscendo che i servizi di consulenza giuridica forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il proprio denaro in titoli sono soggetti ad Iva.

Il Comitato Consultivo Iva, nel 2015, ha affermato l’applicabilità del regime di esenzione Iva ai servizi di consulenza in materia di investimenti quando tali servizi vengono offerti attraverso un’attività di negoziazione di titoli.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 38 del 15 maggio 2018, ha ripercorso gli orientamenti succedutisi nel tempo riguardo a tale questione.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti era stato inquadrato inizialmente, ai fini Iva, tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva. In particolare, per poter fruire del regime di esenzione, doveva sussistere un collegamento funzionale tra l’attività di consulenza e le operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato la pronuncia del 2013 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella quale, come anticipato, veniva affermato, sia pur incidentalmente, che i servizi di consulenza in questione erano soggetti ad Iva. Si è ritenuto, quindi, opportuno conoscere l’orientamento del Comitato Consultivo dell’Iva sulla corretta applicazione delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di esenzione Iva alla luce della suddetta pronuncia.

Il Comitato Consultivo ha affermato che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che vi sia un intervento del consulente nella conclusione del contratto tra il potenziale investitore ed il soggetto che promuove o emette i titoli non sia inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da Iva.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente dalla società istante ai propri clienti in una posizione di assoluta indipendenza o imparzialità. La società, infatti, non percepisce incentivi o commissioni da terzi o da parte degli operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti dalla società medesima. Quest’ultima, inoltre, nello svolgimento della sua attività di consulenza, non si avvale in alcun modo dell’attività di soggetti terzi interessati alla finalizzazione degli investimenti.

Si deve, pertanto, ritenere che, nel caso descritto dall’istante, non vi sia un’attività di intermediazione/negoziazione (che non si tratti, quindi, di servizi esenti da Iva) secondo la definizione di tale attività adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dal Comitato Consultivo Iva.

In conclusione, ai servizi di consulenza resi dalla società istante deve applicarsi il regime di imponibilità Iva.

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