NULL
Novità Iva
5 Ottobre 2018

Servizi di accoglienza ai migranti: quando opera l’esenzione Iva

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 74 del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad un interpello riguardo alla disciplina fiscale da applicare, agli effetti dell’Iva, alla gestione dei servizi per l’assistenza dei cittadini stranieri che sbarcano sulle nostre coste e richiedono protezione internazionale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, n. 21) del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia della disposizione che prevede l’esenzione dall’Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le prestazioni di somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

L’esenzione trova applicazione a prescindere dal soggetto che rende la prestazione. Inoltre, l’esenzione Iva riguarda sia il caso in cui le prestazioni siano rese direttamente al committente beneficiario del servizio, sia nel caso in cui siano svolte nell’ambito di un contratto con un committente terzo.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che qualora le prestazioni siano rese da una cooperativa sociale o da un consorzio di cooperative sociali, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016, si applica l’Iva nella misura ridotta del 5 %. Affinché possa trovare applicazione tale aliquota Iva ridotta, inoltre, è necessario che le cooperative sociali o i loro consorzi effettuino le prestazioni, direttamente o indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, nei confronti dei soggetti elencati al numero 27-ter dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Sono riconducibili a questi soggetti le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo.

L’Iva non trova applicazione qualora le prestazioni siano rese da associazioni di volontariato e le prestazioni medesime rientrino tra le finalità istituzionali dell’ente.

Riguardo alla tipologia di servizi resi, le strutture interessate devono gestire una serie di servizi, offrendo ai migranti in situazione di disagio sociale, oltre agli alloggi, anche altri servizi accessori e di supporto.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, i servizi sono offerti nell’ambito di centri di accoglienza con numero di posti non superiore a 300, la cui gestione è affidata, tramite contratto di appalto, ad un unico gestore che percepisce un corrispettivo unico per l’insieme di servizi. Il gestore può essere una società commerciale, un’associazione temporanea di imprese, una ONLUS, un’associazione di volontariato, una cooperativa sociale o un ente pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto che, qualora il centro di accoglienza effettivamente non abbia una capienza superiore a 300 posti, al corrispettivo unico percepito dal gestore sarà applicabile il regime di esenzione Iva, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto prestatore dei servizi. Valgono comunque le considerazioni suddette in merito alle prestazioni rese da cooperative sociali o da loro consorzi e da associazioni di volontariato.

Qualora, invece, la struttura abbia una capacità di ricezione maggiore di 300 posti, ed il relativo appalto sia suddiviso in quattro lotti di prestazioni (fornitura di servizi, fornitura di pasti, fornitura di beni e servizio di pulizia ed igiene ambientale), affidati a gestori differenti ai quali corrispondono distinti corrispettivi, ciascuna tipologia di servizio sarà assoggettata ad Iva in base al regime applicabile alla tipologia di servizio reso ed al soggetto prestatore.

I servizi saranno esclusi dall’applicazione dell’Iva, pertanto, soltanto se resi da associazioni di volontariato.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese alle persone nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, così come le prestazioni di ricovero e cura rese dalle ONLUS, le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, da enti con finalità di assistenza sociali e da ONLUS se rese nei confronti, tra le altre, di persone migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo. Se i medesimi servizi sono effettuati da cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo, è applicabile l’aliquota Iva ridotta al 5 %.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora sia applicata l’Iva, la liquidazione dell’imposta dovrà avvenire in base al meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto gli organi periferici del Ministero che attivano i centri di accoglienza rientrano tra le Amministrazioni dello Stato.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto