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Novità Iva
7 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Se manca la finalità terapeutica della prestazione, si applica l’Iva.

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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente riguardo all’applicabilità o meno dell’esenzione Iva a determinate prestazioni a carattere sanitario.

Lo ha fatto in occasione della presentazione di un’istanza di interpello da parte di una società a responsabilità limitata che si occupa di gestire una farmacia. L’istante ha rappresentato di voler sottoscrivere un contratto di servizi con la società controllante che è un’azienda specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.

In particolare, il contratto avrà ad oggetto un determinato servizio consistente nell’elaborazione da parte di un laboratorio specializzato di un referto analitico con un protocollo consigliato personalizzato firmato da un medico. Tutto ciò sulla base della valutazione di un campione prelevato in autoanalisi dal cliente e con la finalità di migliorare il benessere della persona, anche mediante l’assunzione di determinati prodotti e l’adozione di stili di vita appropriati.

Secondo quanto prospettato dalla società istante, il laboratorio che si occuperà dell’analisi del campione e dell’elaborazione del referto dovrà emettere fattura direttamente alla farmacia per la prestazione di laboratorio effettuata con applicazione dell’esenzione Iva (ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18 del Decreto Iva). La farmacia, poi, al momento della consegna del referto al cliente, incasserà il corrispettivo ed emetterà un documento commerciale al cliente, anch’esso in esenzione da Iva (in base a quanto stabilito all’articolo 10 del Decreto Iva). Secondo l’istante, infatti, l’interposizione svolta dalla farmacia non andrebbe a modificare il trattamento tributario della prestazione che è essenzialmente esente Iva, in quanto le analisi di laboratorio rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 466 del 21 settembre 2022, ha ricordato quanto disposto dall’articolo 10, comma primo, n. 18 del Decreto Iva: sono esenti dall’Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione di tale esenzione Iva, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato alcuni chiarimenti forniti in precedenza secondo i quali l’applicazione dell’esenzione Iva in questo ambito va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tali finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche la giurisprudenza comunitaria in materia. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad esempio, in relazione ad un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un nutrizionista abilitato in uno stabilimento sportivo, ha affermato che tale servizio, pur avendo lo scopo di prevenire alcune malattie come l’obesità, non presenta necessariamente una finalità terapeutica che è, invece, indispensabile al fine di applicare l’esenzione alla prestazione medica o paramedica. Si tratta di un servizio che presenta, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non necessariamente una finalità terapeutica.

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’esenzione Iva, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria Risoluzione del 2017 nella quale aveva chiarito che, ai fini impositivi, se le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo vengono eseguite direttamente dal paziente tramite delle apparecchiature automatiche disponibili presso le farmacie, e senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione Iva disposta dall’articolo 10, comma primo, n. 18 del Decreto Iva.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che il servizio reso dalla farmacia gestita dalla società istante non può rientrare nell’ambito dell’esenzione Iva disposta dal primo comma dell’articolo 10, n. 18, del Decreto Iva. Il servizio in questione, pertanto, va regolarmente assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Le stesse conclusioni dovranno essere applicate anche ai rapporti tra la farmacia ed il laboratorio, in quanto non è stato dimostrato in alcun modo il carattere terapeutico delle analisi effettuate dal laboratorio stesso.

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