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Novità Iva
11 Settembre 2020

Sculture stampate in 3D: non si applica l’aliquota Iva agevolata

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 %.

L’istante è titolare di una ditta individuale che si occupa di commercio al dettaglio di oggetti d’arte e che svolge come attività secondaria quella di realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche. L’istante ha rappresentato, in particolare, di utilizzare computer e software tridimensionali per realizzare sculture figurative che poi procede a stampare grazie alle stampanti a tre dimensioni di sua proprietà o di proprietà di una società. Le sculture ottenute a seguito della stampa sono sculture grezze che vengono verniciate dall’istante e talvolta stuccate, lisciate o sottoposte ad altre lavorazioni artigianali post produzione.

Le opere realizzate vengono poi vendute come pezzi unici o in serie limitate di 50 o 200 pezzi, direttamente ai clienti finali privati, principalmente on-line tramite il sito web del contribuente artista o tramite siti web specializzati di terzi.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare alle cessioni di tali sculture l’aliquota Iva agevolata del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 303 del 2 settembre 2020, ha ricordato che è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % per le cessioni, da parte degli autori o dei loro eredi, degli oggetti d’arte.

Sono considerati oggetti d’arte le opere originali dell’arte statutaria o dell’arte scultoria di qualsiasi materia, purché eseguite interamente dall’artista, oppure anche le fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari controllata dall’artista.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso specifico, risulta che le opere non sono eseguite interamente dall’artista istante, ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, come le stampanti 3D ed i software di modellazione 3D, oltre che, in alcuni casi, con l’intervento di altri soggetti che utilizzano la medesima tecnologia.

L’intervento dell’artista risulta essere residuale e limitato alla verniciatura finale e, in alcuni casi, alla lisciatura e ripulitura delle “scorie” di stampa.

In più, l’Agenzia delle Entrate ha messo in rilievo che l’istante ha dichiarato di realizzare, a volte, molti pezzi della stessa opera (50 o 200 pezzi). La normativa in materia, come detto, prevede che l’aliquota Iva ridotta possa essere applicata in presenza di cessioni di opere d’arte che, anche se non realizzate interamente dall’artista, consistano in fusioni di sculture a tiratura limitata al massimo ad otto esemplari controllata dall’artista. Non vi rientrano, quindi, le cessioni delle sculture realizzate dal contribuente istante.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le cessioni delle sculture prodotte dal contribuente istante siano soggette all’aliquota Iva ordinaria e non a quella ridotta del 10 %, in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti qualificati come oggetti d’arte dalla normativa in materia.

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