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Novità Iva
23 Luglio 2021
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Scambi tra Italia e San Marino: al via le fatture elettroniche.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2021, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 con il quale è stata definita la disciplina ai fini Iva dei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

In particolare, all’articolo 3 del Decreto Ministeriale è previsto che le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino, sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio all’ufficio tributario sammarinese il quale, verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura elettronica e comunica l’esito di tale controllo all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate tramite un apposito canale telematico.

Anche l’operatore economico italiano può verificare l’esito del controllo di regolarità della fattura elettronica effettuato dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario di San Marino non ne convalida la regolarità, l’operatore economico italiano può, nei trenta giorni successivi, emettere nota di variazione, senza pagare interessi e sanzioni.

Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia che, per le operazioni di cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, non sono tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico, possono comunque emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo (articolo 4 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021).

La fattura cartacea dovrà essere emessa in tre esemplari, due dei quali dovranno essere consegnati al soggetto cessionario. Se, entro 4 mesi dall’emissione della fattura, l’operatore italiano non riceve dal cessionario la fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario di San Marino, ne darà comunicazione al medesimo ufficio tributario ed al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se entro 30 giorni non riceve l’esemplare della fattura cartacea vidimata potrà emettere nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui l’ufficio tributario di San Marino convalidi la regolarità delle fatture elettroniche, le relative operazioni di cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva. La stessa regola vale nel caso di fatture emesse in formato cartaceo, nel caso in cui il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura cartacea restituita dal cessionario sammarinese vidimata dall’ufficio tributario di San Marino (articolo 5 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021).

Riguardo alle cessioni di beni verso l’Italia, l’articolo 6 del Decreto Ministeriale prevede che le relative fatture elettroniche emesse da operatori economici con numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino siano trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapita al soggetto cessionario che può visualizzarle attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta (articolo 7 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021), l’imposta viene versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino che, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette allo stesso ufficio gli elenchi riepilogativi, in formato elettronico, delle fatture corrispondenti ai versamenti ricevuti. Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, procede a controllare la corrispondenza tra i versamenti ricevuti ed i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà la relativa comunicazione all’ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’ufficio tributario di San Marino di procedere con i necessari adeguamenti. In particolare, se i versamenti sono carenti, l’ufficio tributario dovrà effettuare la relativa integrazione, mentre, nel caso di versamenti eccedenti rispetto a quelli dovuti, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’ufficio tributario sammarinese le somme versate non dovute. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene reso noto per via telematica sia all’ufficio tributario di San Marino, che al cessionario, il quale, da tale momento, potrà operare la detrazione dell’Iva.

Se, invece, la fattura elettronica per le cessioni di beni verso l’Italia non indica l’importo dell’Iva dovuta (articolo 8 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021), l’operatore economico italiano al quale è stata recapitata la fattura tramite il Sistema di Interscambio dovrà assolvere l’imposta, indicando l’Iva dovuta, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione della fatture elettroniche.

Secondo quanto previsto all’articolo 9 del Decreto Ministeriale, gli operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino che non sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, emettono la fattura in formato cartaceo.

Si ricorda che le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nelle disposizioni suddette, sono assoggettate regolarmente ad Iva. Allo stesso modo, le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nelle disposizioni suddette, sono assoggettate all’imposta nel territorio della Repubblica di San Marino (articolo 13 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021).

Riguardo alle prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino, la relativa fattura può essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino affinché possa poi inoltrarla al committente (articolo 20 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021).

Con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno emanate le regole tecniche necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale appena pubblicato (articolo 21 del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021).

Il Decreto in questione comunque entra in vigore dal 1° ottobre 2021.

E’ stabilito, all’articolo 22 del Decreto, che, fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, secondo le modalità indicate nel Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Dal 1° luglio 2022, invece, per le cessioni suddette, le fatture potranno essere emesse ed accettate soltanto in formato elettronico, tranne che per i casi in cui disposizioni di legge prevedano espressamente la non obbligatorietà dell’emissione della fattura in formato elettronico.

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