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Novità Iva
28 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Ristorazione scolastica: per le prestazioni secondarie si applica l’aliquota Iva loro propria.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento Iva da applicare a prestazioni secondarie rispetto alla prestazione principale di ristorazione scolastica.

A presentare istanza di interpello è un Comune che ha aggiudicato un servizio di ristorazione scolastica. Il costo del servizio di ristorazione definito nel progetto alla base della procedura della gara d’appalto prevedeva anche una voce di costo relativa ad interventi di derattizzazione e disinfestazione e ad eventuali interventi di pronto intervento e di piccola manutenzione.

Il Comune istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se sussistono i presupposti per poter considerare le singole attività erogate (ristorazione, derattizzazione-disinfestazione e manutenzione varia) come componenti di un unico servizio assoggettabile all’aliquota Iva prevista per la prestazione principale di ristorazione scolastica. Inoltre, l’istante ha richiesto se vi sia la possibilità di richiedere alle imprese aggiudicatarie costituite in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale di procedere con la fatturazione separata, con applicazione alle attività secondarie dell’aliquota Iva prevista per l’attività principale, ossia l’aliquota Iva del 4 %, in quanto strettamente connesse al servizio principale di ristorazione scolastica.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 520 del 19 ottobre 2022, ha ricordato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, quando si è in presenza di una prestazione unica dal punto di vista economico, l’operazione non deve essere scomposta in modo artificiale per non andare ad alterare la funzione del sistema dell’Iva.

Si può parlare di “prestazione unica” quando le operazioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente, non sono indipendenti tra loro, in quanto sono così strettamente connesse da formare, dal punto di vista oggettivo, una sola prestazione economica indissolubile la cui scomposizione risulterebbe essere artificiale.

Inoltre, una prestazione può dirsi accessoria rispetto ad una prestazione principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.

La normativa interna, inoltre, stabilisce che le prestazioni accessorie ad un’operazione principale, effettuate direttamente dal cedente o dal prestatore o per suo conto ed a sue spese, non sono assoggettate autonomamente ad Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale.

Con diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che possono essere considerate accessorie ai fini Iva soltanto le operazioni che integrano, completano o rendono possibile la prestazione principale, che sono rese direttamente dallo stesso soggetto dell’operazione principale e che sono rese nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti viene effettuata l’operazione principale.

Nel caso specifico trattato dall’Agenzia delle Entrate, diverse imprese aggiudicatarie del servizio di ristorazione scolastica sono associate come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. In tale raggruppamento, l’impresa mandataria svolge la prestazione principale di ristorazione e le imprese mandanti svolgono le prestazioni secondarie di disinfestazione e derattizzazione ed i servizi di riparazione e manutenzione. Le prestazioni secondarie, quindi, non possono essere qualificate come accessorie alla prestazione principale, in quanto non risulta soddisfatto il requisito soggettivo. Le operazioni secondarie, infatti, non sono rese né direttamente dallo stesso soggetto che è tenuto ad effettuare la prestazione principale, né per suo conto ed a sue spese.

Le prestazioni secondarie devono, pertanto, essere assoggettate all’aliquota Iva propria e devono essere fatturate nei confronti del Comune istante dalle imprese associate mandanti in relazione ai servizi di competenza, mentre la prestazione principale di ristorazione scolastica effettuata dall’impresa mandataria deve essere assoggettata ad Iva con aliquota ridotta del 4 %.

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