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Novità Iva
29 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Risarcimento a seguito di accordo transattivo: quale trattamento ai fini Iva?

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Somme di denaro versate a seguito di accordo transattivo. Quale trattamento applicare ai fini dell’Iva?

A presentare istanza di interpello è una società produttrice di macchinari ottico-elettronici che ha promosso delle azioni legali nei confronti di tre suoi ex-dipendenti che, dopo essersi dimessi, hanno costituito una società, in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale. La nuova società costituita, infatti, produce e commercializza gli stessi prodotti ideati, realizzati e venduti dalla società istante.

Il contenzioso è andato avanti a lungo e su vari fronti. La società istante e le parti convenute nei vari giudizi hanno deciso, poi, di porre fine al contenzioso tramite un accordo transattivo. Tra le condizioni concordate, vi è il pagamento da parte della nuova società costituita dagli ex-dipendenti della società istante, in favore di quest’ultima, di una somma di denaro a titolo di risarcimento forfetario e tombale dei danni. Tale importo viene versato a fronte dell’abbandono di tutte le domande e le pretese, espresse e potenziali, relative ai fatti contestati, comunque formulate nei confronti dei convenuti.

Quale trattamento applicare ai fini Iva alla somma che la società istante riceverà in attuazione di tale accordo transattivo?

Secondo l’istante, avendo natura risarcitoria, tale somma dovrà essere esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 212 del 22 aprile 2022, ha rilevato che occorre stabilire la funzione economica della somma che verrà corrisposta alla società istante in attuazione dell’accordo transattivo, così come risultante dalle pattuizioni contenute nell’accordo stesso.

Si tratta del corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva? A tal proposito, occorre fare riferimento ai principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che vengono, poi, accolti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e recepiti con documenti di prassi.

Secondo le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una prestazione di servizi è a titolo oneroso e, quindi, configura un’operazione imponibile, soltanto quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale vi è uno scambio di prestazioni e nel quale il compenso ricevuto dall’autore della prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito.

Pertanto, se vi è un collegamento diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo Iva, la somma versata, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad Iva.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dalle pattuizioni contenute nell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti, risulta l’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche. Ciò in quanto la somma posta a carico della nuova società convenuta in giudizio costituisce il controvalore dell’impegno assunto dalla società istante di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta illecita dei soggetti convenuti.

Sussiste, pertanto, un nesso sinallagmatico tra l’obbligo di non fare posto a carico della società istante (consistente nella rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla società convenuta. Di conseguenza, è integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva e l’ammontare dovuto sulla base dell’accordo transattivo è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

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