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Novità Iva
2 Dicembre 2016

Rimborso Iva: le regole da seguire in caso di richiedente residente in altro Paese UE

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Attraverso un interpello, una società estera ha sottoposto un nuovo quesito all’Agenzia delle Entrate riguardo alla procedura di rimborso dell’Iva. In particolare, la società istante è una società olandese che si occupa di assistere i contribuenti, soggetti passivi non residenti e stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, nelle pratiche di rimborso dell’Iva versata in Italia. La società istante segue l’intera procedura di rimborso, compresa la fase dell’incasso vero e proprio dell’importo rimborsato con successivo trasferimento dell’importo medesimo al contribuente/cliente.

La società istante chiede di sapere se sia permesso o meno il pagamento del rimborso Iva ad un soggetto diverso dal titolare del credito Iva e, in caso positivo, quale debbano essere le formalità da seguire per la validità della procura conferita dal contribuente all’agente che si occupa dell’incasso.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i suoi chiarimenti nella Risoluzione n. 110 del 28 novembre 2016.

La normativa in materia prevede che la richiesta di rimborso dell’Iva debba essere inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro dell’Unione Europea nel quale è stabilito il richiedente. La decisione riguardo al rimborso viene notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, salvo la richiesta da parte dell’ufficio di informazioni aggiuntive. Le informazioni richieste devono essere fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. Comunque, l’ufficio potrà richiedere ulteriori informazioni aggiuntive che dovranno essere fornite dal richiedente entro un mese dalla ricezione di tale ulteriore richiesta.

Il rimborso è eseguito nel territorio italiano o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. Il rimborso riconosciuto è eseguito mediante accreditamento sul conto corrente intestato allo stesso soggetto passivo che ha diritto al rimborso.

La normativa prevede, altresì, la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare di fronte agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso.

In particolare, è precisato che nell’ipotesi in cui un contribuente voglia essere sostituito, per qualsiasi motivo, da una terza persona nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria debba fornire a tale soggetto una procura che lo autorizzi a tale scopo. La procura speciale in possesso del rappresentante deve essere conservata da quest’ultimo ed esibita al Centro Operativo di Pescara, nel caso in cui questi la richieda in sede di controllo. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria qualora è conferita al coniuge, a parenti ed affini entro il quarto grado, o a propri dipendenti qualora è conferita da persone giuridiche. Inoltre, se la procura è conferita a persone iscritte negli Albi professionali questi stessi rappresentanti hanno la possibilità di procedere all’autentica della firma.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che il soggetto passivo non residente e stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea possa conferire una procura ad un soggetto terzo al fine di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso Iva.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, la procura all’incasso, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni sia del soggetto alla quale è conferita, sia del soggetto che l’ha conferita, deve rispettare i principi previsti dalla normativa italiana (articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973) e non le regole in vigore nel Paese del soggetto al quale è conferita la procura (nel caso di specie, in Olanda). In particolare, secondo le regole italiane, la procura speciale deve essere conferita, come anticipato, per iscritto con firma autenticata. Quindi, anche per le procure formate all’estero è necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale.

Sarà, inoltre, necessaria la legalizzazione dell’atto di conferimento, tranne nei casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In tal caso, infatti, la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi di per sé “autenticata”. Per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia nel 1990), invece, non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso la “postilla”.

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