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Novità Iva
10 Dicembre 2016

Rimborso Iva di importo superiore a 30.000 Euro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Una nuova questione è stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate, tramite richiesta di consulenza giuridica. Si tratta di una questione riguardante un’istanza di rimborso Iva accompagnata da visto di conformità rilasciato da un professionista garantito da una polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma richiesta a rimborso dal contribuente.

Il dubbio posto all’attenzione della Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate competente da un Ufficio territoriale dell’Agenzia medesima riguarda la necessità che la società contribuente che ha richiesto il rimborso Iva in questione presenti un’ulteriore polizza a garanzia della differenza non coperta dalla polizza del professionista, rimanendo valido parzialmente il visto di conformità, oppure che la società contribuente presenti una nuova polizza che copra l’intero importo richiesto a rimborso, riconoscendo come invalido il visto di conformità rilasciato dal professionista.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016, ha dato le proprie indicazioni in merito.

In primo luogo, è stato ricordato che la normativa attuale in materia prevede l’obbligo della garanzia soltanto nei casi nei quali sia richiesta a rimborso una somma superiore a 30.000 Euro e si verifichino le condizioni di rischio specificamente individuate.

In particolare, l’obbligo di prestare la garanzia per le istanze di rimborso Iva di ammontare superiore a 30.000 Euro sorge qualora l’istanza di rimborso Iva sia presentata:

  • da soggetti passivi che esercitino un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative;
  • da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10 % degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 Euro; al 5 % degli importi dichiarati se questi superano 150.000 Euro, ma non superano 1.500.000 Euro; all’1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 Euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 Euro;
  • da soggetti passivi che, in caso di rimborsi Iva di ammontare superiore a 30.000 Euro, presentino la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dalle norme in materia;
  • da soggetti passivi che richiedano il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Attraverso la garanzia, l’Erario ha la possibilità di recuperare il credito rimborsato qualora successivamente si accerti la non spettanza di esso.

Al di fuori dei casi suddetti, i crediti Iva di importo superiore a 30.000 Euro possono essere rimborsati, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa ed attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza accompagnata dal visto di conformità.

I professionisti che rilasciano il visto di conformità devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile che garantisca ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dalla propria attività e che garantisca allo Stato o al diverso ente impositore il versamento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele.

Il massimale della polizza, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, ma non vi è alcuna indicazione espressa riguardo alla necessità che l’importo del massimale della polizza assicurativa debba essere uguale ai crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e da loro richiesti a rimborso.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che il visto di conformità rilasciato dal professionista non possa essere considerato inefficace e che la società contribuente non sia obbligata a prestare garanzia per ottenere il credito Iva richiesto a rimborso, a meno che non si trovi in una delle condizioni di rischio previste dalla normativa in materia.

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