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Novità Iva
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19 Settembre 2025
4 Minuti di lettura

Ricariche delle carte carburante senza Iva: chiarimenti e novità

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10 settembre 2025 – L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 235, ha fornito importanti precisazioni sul trattamento fiscale delle ricariche delle carte prepagate utilizzate per l’acquisto di carburante. Il chiarimento riguarda la corretta applicazione dell’Iva e le modalità per evitare doppi addebiti a carico delle aziende che gestiscono stazioni di servizio.

La questione sollevata dalla società richiedente

La richiesta di chiarimento proviene da una società che gestisce distributori di carburante con annessa area di servizio. L’azienda mette a disposizione dei clienti – sia privati che società – una carta prepagata nominativa. Ricaricabile con pagamenti tracciabili o contanti, dal costo di emissione di 4 euro.

Queste carte sono utilizzabili esclusivamente presso il distributore dell’azienda e solo per l’acquisto di carburanti specifici come benzina, gasolio o Gpl. Ogni operazione di rifornimento viene tracciata elettronicamente. Il sistema registra i dati della fornitura e li riporta in un rapporto giornaliero, che viene poi trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate come previsto dalla normativa vigente.

Al momento della ricarica, la società emette una fattura indicando imponibile e Iva, descrivendo l’operazione come “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”. Tuttavia, al momento dell’erogazione del carburante viene nuovamente applicata l’Iva sul rifornimento, generando così una duplicazione d’imposta.

Buoni monouso e buoni multiuso: la chiave della distinzione

Per risolvere il problema, l’Agenzia ha richiamato il Dlgs n. 141/2018, che ha recepito la direttiva UE 2016/1065 introducendo una distinzione fondamentale tra buoni-corrispettivo “monouso” e buoni-corrispettivo “multiuso”.

Un buono monouso è tale quando, al momento della sua emissione, sono già noti tutti gli elementi necessari per determinare l’imposta: natura, qualità, quantità del bene o servizio, il luogo della cessione e l’aliquota Iva applicabile. In questo caso, l’Iva è dovuta immediatamente al momento dell’emissione del buono.

Al contrario, un buono multiuso è quello per il quale, al momento della ricarica, non sono ancora noti tutti i dettagli necessari a stabilire l’imposta. Ad esempio perché il prezzo del bene può variare nel tempo o perché il luogo di utilizzo non è definito con precisione. In questo scenario, l’Iva è dovuta solo al momento dell’effettivo utilizzo del buono, cioè quando viene effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le carte carburante rientrano tra i buoni multiuso

Analizzando la documentazione fornita, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la carta prepagata per carburante rientra nella categoria dei buoni multiuso. Infatti, al momento della ricarica, non è possibile conoscere la quantità di carburante acquistabile né il prezzo definitivo, che può variare in base all’andamento del mercato.

Di conseguenza, la ricarica della carta non è soggetta a Iva, perché manca il presupposto impositivo. L’imposta sarà dovuta solo al momento del rifornimento effettivo, quando il carburante viene erogato e il prezzo finale è determinato.

Come gestire le fatture già emesse e l’Iva addebitata

L’Agenzia ha chiarito che le fatture emesse in precedenza per le ricariche, con addebito dell’Iva. Possono essere stornate mediante note di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto Iva.
Qualora i termini per l’emissione delle note di variazione fossero già scaduti, la società può comunque chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto Iva, invocando il principio di legittimo affidamento derivante da precedenti indicazioni amministrative.

Superamento delle vecchie interpretazioni

Questo nuovo orientamento supera le indicazioni fornite in passato dall’Amministrazione finanziaria, in particolare quanto riportato nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, che suggeriva un diverso trattamento ai fini Iva.
L’Agenzia ribadisce che, in base alle norme attuali, l’operazione di ricarica della carta carburante deve essere considerata fuori campo Iva, mentre l’imposta è dovuta solo al momento dell’effettiva erogazione del carburante.

Implicazioni pratiche per le aziende

Questa interpretazione ha importanti conseguenze operative per tutte le stazioni di servizio e le aziende che emettono carte prepagate per carburante.
Le imprese dovranno adeguare i propri sistemi di fatturazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, evitando di emettere fatture soggette a Iva al momento della ricarica e garantendo che l’imposta venga applicata unicamente al momento del rifornimento.

Inoltre, per chi ha già emesso fatture in passato seguendo le vecchie indicazioni, sarà fondamentale valutare la possibilità di emettere note di credito o di presentare una richiesta di rimborso, così da recuperare l’Iva versata indebitamente.

La risposta n. 235 del 10 settembre 2025 rappresenta un chiarimento decisivo: le ricariche delle carte carburante non sono operazioni rilevanti ai fini Iva, in quanto si configurano come buoni multiuso.
Solo il momento del rifornimento effettivo costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta. Le aziende del settore dovranno quindi adeguarsi a questa interpretazione, adottando procedure contabili e fiscali coerenti con la nuova disciplina per evitare contestazioni e doppi addebiti.

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