Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’IVA nel caso di suddivisione delle spese comuni tra ex soci di uno studio legale che, pur avendo sciolto la loro associazione, hanno continuato a condividere gli stessi locali professionali.
La vicenda: ex soci, stessi spazi, spese da dividere
Tre avvocati, precedentemente associati in uno studio legale, hanno formalizzato lo scioglimento del rapporto professionale attraverso una scrittura privata autenticata. Pur cessando l’associazione, hanno deciso di continuare a utilizzare gli stessi spazi di lavoro, concordando una ripartizione delle spese comuni.
In particolare, uno dei professionisti ha assunto l’onere di gestire e pagare le spese relative a:
- Personale dipendente
- Affitto, manutenzione e spese condominiali
- Utenze (acqua, luce, gas), riscaldamento, rifiuti e vigilanza
- Attrezzatura informatica, cancelleria e pulizie
- Abbonamenti a riviste professionali
L’accordo prevedeva che uno degli ex soci rimborsasse il 30% di tali costi, sulla base di quanto pattuito.
La controversia legale e l’intervento del CTU
A seguito di disaccordi, uno dei professionisti ha avviato una causa per determinare l’effettivo importo dovuto. Il tribunale ha nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), incaricato di analizzare nel dettaglio le spese effettivamente sostenute negli anni.
Il CTU ha prodotto una ricostruzione analitica delle spese suddivise per categoria, deducendo gli eventuali acconti già versati e calcolando il saldo finale da rimborsare.
Il giudice ha poi emesso un’ordinanza di pagamento a carico del professionista ricorrente.
La domanda all’Agenzia delle Entrate
L’avvocato destinatario del decreto ingiuntivo ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate su due aspetti principali:
- Applicazione dell’IVA al riaddebito delle spese, tenuto conto che la suddivisione non è stata fatta in modo forfettario (come previsto inizialmente), ma sulla base di una ricostruzione dettagliata del CTU.
- Trattamento IVA sugli interessi legali e sulle spese legali dovute alla controparte vittoriosa.
La risposta dell’Agenzia: fattura con IVA ordinaria
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 189/2025, ha richiamato la circolare n. 58/E del 2001, secondo la quale il riaddebito delle spese tra professionisti non associati ma che condividono lo studio va considerato un’operazione imponibile IVA.
In pratica, l’avvocato che riceve il rimborso deve emettere fattura con IVA ordinaria, a prescindere dalla modalità con cui è stato calcolato l’importo (forfettaria o analitica).
Gli interessi legali non sono imponibili IVA
Per quanto riguarda gli interessi legali, l’Agenzia ha precisato che occorre valutarne la natura giuridica. Nel caso specifico, tali interessi sono stati qualificati come risarcitori: non rappresentano un corrispettivo per una prestazione ma una compensazione per il ritardo nel pagamento.
Pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, come confermato da precedenti risoluzioni (n. 24/2000, n. 67/2004) e dalla circolare n. 24/1979.
IVA sulle spese legali della controparte: chi la paga?
Infine, l’Agenzia ha chiarito che l’avvocato vittorioso può chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese legali, comprensive di onorario e altri costi sostenuti. Tuttavia, non può addebitare anche l’IVA su tali spese alla controparte.
L’imposta sul valore aggiunto, infatti, è dovuta dal cliente del legale, che può eventualmente detrarla se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa fiscale. La parte soccombente, quindi, non è tenuta a rimborsare anche l’IVA pagata dal vincitore al proprio avvocato.
Il caso esaminato evidenzia come, anche dopo la cessazione di un’associazione professionale, la condivisione di spese tra avvocati debba essere trattata secondo criteri fiscali ben precisi. Il riaddebito delle spese comuni, se effettuato tra professionisti non associati, è soggetto a IVA ordinaria, anche quando è frutto di una ricostruzione tecnica e dettagliata.
Per quanto riguarda interessi legali e spese processuali, è fondamentale distinguere tra somme soggette e non soggette a imposta. Un’accurata interpretazione della normativa evita errori e sanzioni in fase di fatturazione e rimborso.