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Novità Iva
3 Aprile 2015

Regime Iva “Moss”: dal primo aprile sarà possibile trasmettere le dichiarazioni Iva trimestrali tramite il portale dedicato

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L’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato Stampa del 30 marzo 2015, ha reso noto che dal 1° aprile 2015 saranno operative, per gli operatori nazionali e per gli operatori extra Unione Europea registrati al “Portale Moss”, le funzionalità per la trasmissione della dichiarazione Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il nuovo regime Iva speciale, denominato “Moss” (Mini one stop shop), consente alle aziende che vi aderiscono e che sono iscritte al “Portale Moss” di dichiarare e versare, esclusivamente in via telematica, l’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici forniti a persone che non sono soggetti passivi Iva (prestazioni business to consumer), stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione, i soggetti registrati al portale devono accedere alla loro area riservata e, seguendo le indicazioni fornite in tale area, presentare la dichiarazione Iva. Nella dichiarazione Iva dovranno essere inseriti il numero identificativo Iva, il periodo di riferimento, la valuta utilizzata e le prestazioni effettuate, suddivise per ciascun Stato membro dell’Unione Europea al quale appartiene il consumatore.

La dichiarazione Iva deve essere presentata dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente fino al giorno 20 del medesimo mese. Quindi, per quanto riguarda l’Iva del primo trimestre 2015, la dichiarazione Iva Moss dovrà essere presentata tra il 1° ed il 20 aprile 2015 e, negli stessi termini, dovrà essere versata l’Iva dovuta in base alla dichiarazione.

Nel Comunicato Stampa, è stato, altresì, ricordato che il versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione dovrà essere effettuato:

– in caso di soggetti dell’Unione Europea, accedendo alla propria area riservata e seguendo le indicazioni lì fornite, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;

– in caso di soggetti extra Unione Europea o che non hanno il conto corrente in Italia, mediante un bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia.

E’ stato precisato che non è sicuramente possibile effettuare il versamento tramite modello F24 ed utilizzare eventuali crediti in compensazione.

Infine, è stato ricordato che il nuovo regime Iva “Moss” ha il vantaggio di non costringere i fornitori a doversi identificare in ciascuno degli Stati membri nel quale vengono effettuate le operazioni Iva, dal momento che la nuova disciplina Iva, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede che le prestazioni suddette siano tassate nel Paese del consumatore finale. Le dichiarazioni Iva trimestrali ed i versamenti, trasmessi per via telematica tramite il portale apposito, vengono, invece, comunicati direttamente ai singoli Stati membri dei consumatori.

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