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Novità Iva
Scritto da:
15 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

Crediti impropri e controversie fiscali: l’Agenzia da il quadro normativo

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Il contribuente che desidera recuperare un credito Iva precedentemente soggetto a un tentativo di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato contestato e presentato in opposizione, può usufruire di un processo agevolato per risolvere le controversie relative solo alle multe e agli interessi associate all’imposta. Questo può essere fatto solo dopo aver versato separatamente l’imposta dovuta. In tal caso, il contribuente può riportare il credito nella sezione VL40 del modulo di dichiarazione fiscale Iva. Questo è in sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 422 del 30 agosto 2023.

Le Entrate, a seguito della richiesta da parte di una società che ha contestato il recupero di un credito Iva, spiegano che per reintegrare tale credito nella dichiarazione fiscale è necessario versare l’imposta corrispondente e rinunciare alla disputa legale associata.

Nel caso specifico di una società che richiede il recupero dell’IVA

La società ha ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si richiede il recupero di un credito di imposta precedentemente utilizzato in compensazione nel 2020, ma che superava l’importo ammissibile. La società ha impugnato questa richiesta presentando un ricorso presso la Commissione tributaria e intende risolvere la disputa con l’Agenzia delle Entrate attraverso un processo agevolato noto come “definizione agevolata delle liti tributarie pendenti” a partire dal 1° gennaio 2023, come stabilito dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Richieste della società per il recupero dell’IVA

  1. Utilizzando la procedura di adesione alle liti pendenti prevista dall’articolo 1, comma 186 della legge di bilancio 2023 e versando il 90% dell’importo contestato, può riportare l’intero credito oggetto della disputa nella sezione VL40 della sua dichiarazione Iva, oppure solo il 90% dell’importo che verrà effettivamente versato.
  2. Nel caso di scelta per il pagamento dilazionato dell’importo dovuto a seguito della definizione agevolata, il diritto di riutilizzare il credito in compensazione nella dichiarazione Iva, inserendolo nella sezione VL40, sorge con la presentazione dell’istanza e il pagamento della prima rata o solo al termine del pagamento completo dell’importo dovuto.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate inizia delineando i casi in cui si applica la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023. Conferma che tale normativa si applica anche alle controversie legate al recupero di crediti di imposta utilizzati indebitamente. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il pagamento richiesto per aderire alla “tregua fiscale” ha l’unico scopo di risolvere la disputa con l’Amministrazione finanziaria.

Se la società intende recuperare il credito Iva per utilizzarlo successivamente in deduzione nella sua dichiarazione fiscale periodica o annuale, dovrà prima pagare l’imposta indicata nell’atto di recupero. Successivamente rinunciare alla disputa legale relativa a tale imposta. La controversia, una volta limitata alle sole sanzioni e agli interessi associati all’imposta stessa, potrà essere risolta in base al comma 191 dello stesso articolo 1, attraverso la sola presentazione della richiesta.

Nel caso specifico, conclude il documento di prassi, se la società decide di recuperare il credito Iva in questo modo, potrà poi includere l’importo pagato nella sezione VL40 della sua dichiarazione Iva/2024 per l’anno fiscale 2023, corrispondente all’importo recuperato con l’atto.

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