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Novità Iva
8 Ottobre 2021
4 Minuti di lettura

Programma di sottoscrizione di una piattaforma per petizioni on-line: non si applica l’Iva.

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Quale regime Iva applicare in caso di contributi versati per sostenere delle petizioni on-line?

A porre il quesito all’Agenzia delle Entrate è una società che gestisce una piattaforma internet di sua proprietà. Si tratta di una Public Benefit Corporation: un’entità giuridica specifica negli Stati Uniti. Possono assumere tale qualifica le imprese che, diversamente dalle imprese tradizionali con scopo di lucro, perseguono in via principale una missione sociale. L’istante è anche una B Corporation certificata e, in quanto tale, deve superare periodicamente delle verifiche da parte di un ente internazionale indipendente e no-profit. Si tratta, inoltre, di un soggetto passivo secondo la normativa comunitaria ed il Decreto Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia e realizzate nell’esercizio di un’attività d’impresa.

La piattaforma digitale creata dall’istante è destinata a tutti coloro che intendono avviare gratuitamente una campagna o una petizione su un qualsiasi tema o argomento. Sia l’iscrizione alla piattaforma, che l’avvio della campagna o petizione sono completamente gratuiti. Viene, però, data la possibilità a chiunque di sostenere la società istante con un contributo o una donazione, attraverso il “Programma di sottoscrizione” e le “Petizioni sponsorizzate”.

In particolare, mediante il “Programma di sottoscrizione”, colui che intende sostenere la società può contribuire, con dei versamenti periodici, a finanziare la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma ed il progetto portato avanti dalla società stessa. L’importo del contributo può essere deciso liberamente dal sostenitore. Il versamento del contributo da parte del sostenitore non comporta nessun particolare obbligo o impegno da parte della società istante, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato sull’organizzazione di eventi e sui risultati ottenuti di volta in volta.

Con le “Petizioni sponsorizzate”, invece, le campagne sono portate a conoscenza degli utenti unitamente alle richieste di partecipazione e di contribuzione. In questo caso, la società istante assume l’impegno di promuovere la campagna o petizione in vario modo.

I fondi utilizzati dalla società istante per le sue attività provengono esclusivamente da soggetti privati. Una parte dei fondi è comunque donata ogni anno dalla società ad una fondazione che si occupa di favorire l’accesso ad internet, e quindi anche alla piattaforma digitale in questione, da parte degli utenti dei Paesi del Terzo Mondo.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento ai fini Iva da applicare ai contributi versati dai sostenitori della società istante residenti in Italia che aderiscono al “Programma di sottoscrizione”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 632 del 29 settembre 2021, ha ricordato che la normativa comunitaria, anche alla luce dell’interpretazione che ne ha fornito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabilisce che sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea da un soggetto passivo d’imposta.

E quando può dirsi che una prestazione di servizi o una cessione di beni è effettuata a titolo oneroso? Quando tra l’autore della prestazione ed il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni corrispettive e nel quale il compenso ricevuto dall’autore della prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Il presupposto oggettivo dell’applicazione dell’Iva, pertanto, non sussiste qualora non vi sia correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.

Anche l’Amministrazione finanziaria, seguendo quanto affermato nella normativa comunitaria, ha riconosciuto più volte che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se viene erogato a fronte di un obbligo, ossia quando c’è un vero e proprio rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva opera, invece, quando il soggetto che riceve il contributo non assume un obbligo come controprestazione.

Per poter comprendere se il contributo è da considerarsi una sovvenzione o il corrispettivo di una prestazione a titolo oneroso bisogna tener conto anche dell’unilateralità della prestazione. Il contributo può essere, infatti, considerato come una liberalità se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione.

Con riferimento al quesito che le è stato posto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che occorre accertare se i contributi descritti nell’istanza di interpello costituiscono dei corrispettivi per prestazioni di servizi o delle donazioni e, per farlo, bisogna guardare al concreto assetto degli interessi delle parti.

Tenendo conto che, nel “Programma di sottoscrizione”, non sussiste alcun particolare obbligo o impegno da parte della società istante nei confronti del sostenitore, i contributi ricevuti dalla società medesima appaiono come diretti a finanziare il funzionamento in generale della stessa, piuttosto che risultare il corrispettivo di una specifica prestazione.

Si tratta, pertanto, di mere movimentazioni di denaro, come tali, escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Dovrebbe giungersi ad una conclusione diversa qualora, invece, i contributi alla piattaforma permettessero al soggetto che li eroga di acquisire non solo la qualifica di “sostenitore”, ma anche il diritto ad usufruire di specifiche prestazioni, così come avviene per le somme di denaro raccolte nell’ambito delle “petizioni sponsorizzate”.

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