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Novità Iva
29 Gennaio 2021

Progettazione di un laboratorio per attività di formazione: se servizio autonomo, no all’aliquota Iva agevolata

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Ancora un quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate in materia di aliquota Iva agevolata.

L’istante è un istituto nazionale. In particolare, si tratta di un ente pubblico non economico che svolge attività di ricerca scientifica, teorica e sperimentale. L’istituto istante si avvale prevalentemente della collaborazione con le Università per promuovere la formazione scientifica e la diffusione della cultura nei settori istituzionali.

Intenzione dell’istituto è quella di realizzare un nuovo complesso edilizio nel quale sarà inserito un laboratorio di studi avanzati che opererà nel campo delle nuove tecnologie e diverrà un punto di riferimento nel settore. L’edificio verrà realizzato nell’ambito di una grande infrastruttura ad alto livello scientifico e tecnologico finanziata da un programma dell’Unione Europea. Nell’edificio da costruire non si svolgeranno esclusivamente attività di ricerca istituzionali, ma anche tutto un programma di formazione destinato a laureandi, dottorandi e borsisti di Università italiane e straniere, oltre che al proprio personale ed al personale di altri centri di ricerca.

L’istituto aveva già presentato all’Agenzia delle Entrate, nel 2017, un’istanza di interpello per sapere se alle costruzioni realizzate nell’ambito del progetto in questione (compresa la costruzione dell’edificio indicato nella nuova istanza di interpello) fosse applicabile l’Iva con aliquota ridotta del 10 %, dal momento che si trattava di “edifici scolastici”, destinati, infatti, sia all’attività di ricerca, che all’attività di formazione. Nella risposta a tale interpello, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto espressamente che l’infrastruttura nel suo complesso poteva essere ricondotta nella categoria degli edifici scolastici e, quindi, alla categoria degli immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso.

L’istituto ha, poi, indetto una gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi riguardanti l’architettura e l’ingegneria del progetto. A seguito dello svolgimento di tale gara, l’incarico di progettazione è stato affidato ad un consorzio con il quale l’ente istante ha già stipulato un contratto di appalto. Oggetto del contratto non è l’attività di costruzione, ma la complessa attività di progettazione in vista della costruzione dell’edificio.

Il quesito posto ora all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata del 10 % anche all’attività di progettazione finalizzata alla costruzione dell’edificio. A tal proposito, l’istante ha richiamato la previsione normativa secondo la quale l’aliquota Iva del 10 % è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto relativo alla costruzione di alcune opere, tra le quali sono ricomprese gli edifici scolastici.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fatto riferimento a documenti di prassi relativi a casi analoghi. Secondo una Risoluzione del 1999, le prestazioni di progettazione di nuovi impianti fognari da parte dell’Acea richiesti dal Comune possono essere assoggettate all’aliquota Iva ridotta soltanto se non siano rese autonomamente, ma siano effettuate in dipendenza del contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. Altrimenti, è applicabile l’aliquota Iva ordinaria.

E’ stato, poi, ribadito che i servizi di progettazione non sono autonomamente assoggettabili all’aliquota Iva ridotta, a meno che non siano resi in dipendenza di un unico contratto di appalto che beneficia di tale aliquota Iva ridotta.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione siano da assoggettare all’aliquota Iva ordinaria, in quanto trattasi di prestazioni rese autonomamente ossia mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le altre prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto per la costruzione dell’edificio.

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