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Novità Iva
13 Marzo 2015

Produzione ed installazione di infissi: i limiti di applicazione dell’aliquota Iva ridotta

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25 del 6 marzo 2015, ha risposto ad un quesito posto, tramite richiesta di consulenza giuridica, da un Caf per gli artigiani e le piccole imprese, riguardo alla fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa.

In particolare, la richiesta di chiarimenti riguardava l’individuazione dell’ambito entro il quale poteva essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 % con riferimento a tali prestazioni di servizi.

I beni significativi in questione erano gli infissi prodotti su misura da imprese artigiane, sulla base di contratti commissionati dagli stessi utenti finali. Erano le stesse imprese a provvedere, poi, ad installarli.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato la normativa in materia che prevede, ormai a regime, che sia applicata l’Iva ridotta al 10 % agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Tale agevolazione riguarda, in linea generale, le prestazioni di servizi nel loro insieme e, quindi, riguarda anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito degli interventi di manutenzione.

Un’eccezione a tale regola è, però, rappresentata dai beni di valore significativo, individuati tassativamente con il Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999.

A tali beni, infatti, trova applicazione l’aliquota Iva ridotta soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni medesimi.

Secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, in presenza di tali beni, dall’importo complessivo della prestazione dovrà essere sottratto il valore dei beni significativi. L’importo complessivo della prestazione comprende l’intero corrispettivo dovuto dal committente. Tale regola particolare trova applicazione indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per effettuare l’intervento di manutenzione (contratto di appalto o cessione con posa in opera).

Nel caso di specie, le imprese artigiane si occupavano della fornitura di infissi e, quindi, della fornitura di beni significativi.

L’aliquota Iva ridotta è, pertanto, applicabile al valore degli infissi entro i limiti previsti per i “beni significativi”.

Il valore di tali beni significativi dovrà essere determinato in base ai principi generali che disciplinano l’Iva.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria precedente Circolare del 2000 nella quale era stato precisato che deve essere preso in considerazione, come valore dei beni elencati nel Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1999, quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

Tale valore terrà conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi e, quindi, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la loro produzione.

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