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Novità Iva
19 Maggio 2017

Prestazioni sanitarie nelle farmacie: regime Iva ed obblighi di certificazione

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L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto una richiesta di consulenza giuridica riguardo alle prestazioni sanitarie che possono essere erogate all’interno delle farmacie e, in particolare, riguardo al relativo regime Iva applicabile ed agli obblighi di certificazione, in funzione del diritto alla deduzione o detrazione fiscale esistente in capo ai destinatari di tali prestazioni.

L’istante ha prospettato le soluzioni interpretative che potrebbero trovare applicazione alle differenti tipologie di prestazioni sanitarie:

  • riguardo alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori sanitari, l’istante ritiene che rientrino nell’ambito di regime di esenzione Iva;
  • riguardo alle prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere effettuate direttamente dai soggetti interessati utilizzando le apparecchiature automatiche messe a disposizione nelle farmacie (come nel caso del test per la glicemia), l’istante ritiene che, pur non intervenendo il personale sanitario, sono prestazioni che precedono le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese successivamente da figure professionali. Si tratterebbe, pertanto, di prestazioni che possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva.
  • riguardo alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali di secondo livello, l’istante ritiene che si tratti di prestazioni oggettivamente riferibili alla sfera della diagnosi, cura e riabilitazione e, pertanto, dovrebbero essere anch’esse esenti Iva.
  • riguardo ai servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di riscossione del ticket a carico dei cittadini e di ritiro dei referti, l’istante rileva che si tratta di servizi che vengono remunerati dall’azienda U.S.L. tramite un corrispettivo che è assoggettato all’Iva ordinaria.

Per tutte le prestazioni suddette, l’istante ha indicato come soluzione relativa agli obblighi di certificazione, quella di rilasciare uno scontrino fiscale “parlante” nel quale sia indicato il codice fiscale del destinatario delle prestazioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017, ha fornito alcune importanti indicazioni in risposta ai quesiti suddetti.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’esenzione Iva è prevista nel caso in cui sussistano due requisiti: la natura della prestazione (di diagnosi, cura o riabilitazione) e la natura di colui che rende la prestazione (deve trattarsi di soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria).

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato quanto segue:

  • riguardo alle prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, se le prestazioni sono richieste da medici o pediatri e sono rese da operatori socio-sanitari, da infermieri o da fisioterapisti, possono essere considerate come prestazioni che rientrano nell’ambito di esenzione Iva, in quanto sussiste sia il requisito oggettivo, che soggettivo.
  • riguardo alle prestazioni analitiche di prima istanza eseguite direttamente dai pazienti tramite le apparecchiature disponibili presso le farmacie, non intervenendo un professionista sanitario, manca il requisito soggettivo richiesto per l’esenzione Iva.
  • riguardo alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, qualora tali servizi siano prescritti da medici o pediatri e siano erogati anche avvalendosi di personale infermieristico, sono soddisfatti entrambi i requisiti per l’applicazione dell’esenzione Iva.
  • riguardo ai servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che si tratta di servizi soggetti all’Iva ordinaria.

Per quanto riguarda gli obblighi di certificazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le farmacie possono rilasciare, per le prestazioni suddette, uno scontrino fiscale contenente l’indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e del codice fiscale del destinatario della prestazione, così come avviene per la certificazione dell’acquisto di medicinali. I dati potranno così essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

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