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Novità Iva
11 Novembre 2016

Prestazioni di servizi rese in Italia da un non residente: per l’Iva rileva se si tratta di consulenza

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La Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento ad una controversia che vede come parti l’Agenzia delle Entrate ed una contribuente italiana residente all’estero (nel Principato di Monaco) senza stabile organizzazione in Italia. La decisione della Cassazione è stata resa con la Sentenza n. 21870 del 28 ottobre 2016.

La contribuente aveva effettuato delle prestazioni di servizi in favore di una società italiana. Tale attività era stata qualificata dall’Amministrazione finanziaria come attività di lavoro autonomo soggetta ad Iva e la contribuente aveva, quindi, ricevuto un avviso di accertamento per l’Iva non versata.

Sia in primo che in secondo grado non sono state accolte le ragioni della lavoratrice autonoma che ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i motivi di impugnazione presentati dalla contribuente. In particolare, la Cassazione ha puntato l’attenzione sul presupposto della territorialità delle prestazioni rese dalla ricorrente. La regola generale prevede che le prestazioni di servizi si considerino effettuate in Italia quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio in Italia o hanno la residenza in Italia e non hanno fissato il domicilio all’estero. Quindi, il contribuente prestatore di servizi è tenuto, in linea di principio, a versare l’Iva nel proprio Paese di residenza.

Esistono, però, anche delle deroghe a tale regola generale. Ad esempio, in riferimento alle prestazioni di consulenza, esse si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti domiciliati in Italia o a soggetti che sono qui residenti e non hanno fissato il proprio domicilio all’estero, anche se le prestazioni sono eseguite da un soggetto residente all’estero.

Il punto della questione è, quindi, secondo la Suprema Corte, quello di verificare se l’attività svolta dalla contribuente sia qualificabile o meno come consulenza. I Giudici d’appello hanno, invece, trascurato tale aspetto, limitandosi a verificare i caratteri dell’attività autonoma e la circostanza che si tratti di attività svolta in Italia.

La controversia è stata, pertanto, rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale affinché la riesamini alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione.

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