L’Agenzia delle Entrate ha elaborato un nuovo principio di diritto. Si tratta del principio di diritto n. 26 del 16 dicembre 2019 nel quale è stata trattata la questione del trattamento ai fini Iva del servizio di prenotazione on-line dei biglietti per l’accesso a spettacoli ed eventi di sport e cultura.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha chiarito che il servizio reso da una società a soggetti acquirenti privati, mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale vengono messi in vendita, appunto, biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, è un servizio di intermediazione. Si tratta, infatti, di un servizio che viene reso a persone che non sono soggetti passivi Iva da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto di altro soggetto.
Non può essere qualificato come servizio reso tramite mezzi elettronici, secondo la normativa europea.
Quindi, non può applicarsi a questo servizio la disciplina Iva prevista per i servizi elettronici, con riferimento, in particolare, all’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi.
Inoltre, il servizio che viene offerto dalla stessa società ai privati acquirenti in virtù del quale è possibile stampare da remoto il biglietto che è stato acquistato on-line (servizio per il quale la società percepisce una specifica remunerazione) è un servizio accessorio rispetto al servizio di intermediazione reso tramite la piattaforma automatizzata. E’, infatti, funzionale a permettere al cliente di avere effettivamente la disponibilità del biglietto che è stato acquistato.
Trattandosi di un servizio accessorio, il servizio in questione è assoggettato allo stesso trattamento Iva applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Allo stesso modo, il servizio di spedizione dei biglietti acquistati on-line all’indirizzo fisico indicato dagli acquirenti costituisce un servizio accessorio rispetto al servizio principale di intermediazione fornito dalla società e deve essere assoggettato allo stesso trattamento ai fini Iva.