Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019, sono state definite alcune regole riguardo alla chiusura delle partite Iva inattive.
L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa o attività artistiche o professionali. In particolare, le partite Iva inattive sono individuate sulla base dei riscontri automatizzati con le informazioni disponibili nell’Anagrafe Tributaria. Tali riscontri permettono di individuare i soggetti che, nelle tre annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Ai soggetti che sono individuati come presumibilmente inattivi viene inviata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente che ravvisi degli elementi che non sono stati considerati o sono stati valutati erroneamente, in relazione alla suddetta comunicazione, potrà rivolgersi, entro sessanta giorni dalla ricezione di essa, ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire dei chiarimenti riguardo alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.
Una volta verificate le argomentazioni del contribuente e la documentazione fornita, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo così il contribuente in stato di attività, oppure potranno rigettare l’istanza con diniego adeguatamente motivato.