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Novità Iva
13 Dicembre 2019

Parrucca per disagio psicologico: sì all’aliquota Iva ridotta se c’è prescrizione del medico della struttura pubblica

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Una nuova Risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione delle aliquote Iva agevolate.

L’istante è una società che si occupa, in particolare, della produzione e confezione di parrucche destinate soprattutto a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno determinato dei danni estetici.

In precedenza, era stata già presentata un’istanza di interpello alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate che aveva risposto affermando che, con riferimento alle cessioni di tali prodotti, potesse trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata del 4 % prevista per le cessioni di apparecchi da portare sulla persona per compensare una deficienza o una infermità. A tale scopo, i cedenti avrebbero dovuto acquisire dai cessionari la specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza.

La società istante ha osservato che ciascuna Regione italiana ha un sistema socio-sanitario caratterizzato da regole proprie. I medici specialisti potrebbero, quindi, operare all’interno di strutture sanitarie pubbliche diverse dalle Asl. E’ stato, pertanto, richiesto all’Agenzia delle Entrate un chiarimento riguardo alla corretta documentazione da acquisire dai clienti per poter applicare l’aliquota Iva agevolata, considerando che i clienti medesimi provengono da differenti Regioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 508 del 10 dicembre 2019, ha precisato che si possono distinguere due diverse ipotesi di ausili o protesi: gli ausili “per vocazione” che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti ed i beni che possono costituire degli ausili, ma che, per caratteristiche e qualità, possono anche essere utilizzati diversamente. Per queste ultime tipologie di ausili, l’aliquota Iva agevolata può trovare applicazione in caso di cessioni effettuate nei confronti di soggetti che siano muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia riferimento alla menomazione permanente della persona che deve effettuare l’acquisto.

Riguardo alle parrucche, il Ministero della Salute aveva osservato che possono rientrare nella categoria delle protesi sanitarie se fabbricate e messe in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la prescrizione medica autorizzativa richiesta ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta possa essere rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza. Questa regola trova applicazione a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche adottate nelle differenti Regioni, purché tali strutture sostituiscano nella sostanza le Asl nell’esercizio delle funzioni che rilevano a tal fine e purché i medici specialisti che prescrivono l’ausilio operino in tale ambito.

Infine, con specifico riferimento alla Regione Lombardia nella quale ha sede la società istante, è stato riconosciuto che la prescrizione ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta possa essere rilasciata da medici specialisti che operano nell’ambito delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che, nella sostanza, hanno sostituito le Asl.

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