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Novità Iva
31 Ottobre 2019

Organizzazioni di volontariato: fuori campo Iva le somme ricevute per la cura di animali maltrattati

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E’ stata sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate una questione relativa al trattamento Iva da applicare alle somme versate per l’attività di cura e di affidamento di animali.

L’istante è un’associazione regolarmente iscritta in un Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Si tratta di un’associazione che non ha finalità di lucro e che si occupa di organizzare, favorire e coordinare progetti di protezione e qualsiasi altra iniziativa che sia finalizzata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all’assistenza ed alla difesa dell’ambiente e della fauna selvatica ed esotica.

In particolare, parte dell’attività dell’associazione svolta in convenzione con la Regione è rivolta ad interventi di custodia di animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale. L’importo ricevuto in virtù della convenzione con la Regione è finalizzato alla sola copertura delle spese necessarie a realizzare tale attività.

Nel 2018, l’associazione istante ha anche stipulato con un Ministero una convenzione riguardante la cura ed il mantenimento di esemplari in affidamento. L’importo riconosciuto all’associazione in virtù di questa convenzione è stato considerato come fuori campo Iva. Ora il Ministero, intenzionato a stipulare con l’associazione una convenzione analoga per il 2019, ha sollevato dei dubbi sul non assoggettamento ad Iva degli importi riconosciuti per l’attività svolta dall’associazione medesima.

L’associazione, quindi, ha sottoposto il quesito all’Agenzia delle Entrate, chiedendo specificamente se l’importo ricevuto dal Ministero per l’attività di cura e di mantenimento di esemplari in affidamento (si tratta, in particolare, di animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale) non sia da assoggettare ad Iva e, quindi, sia possibile emettere una semplice nota di debito invece della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 445 del 29 ottobre 2019, ha dapprima ricordato che, secondo quanto previsto dalla Legge n. 266 del 1991, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva.

La disposizione che prevede questa regola specifica è stata abrogata dal nuovo Codice del Terzo settore che, però, non ha ancora trovato piena applicazione. L’abrogazione, infatti, produrrà i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Conseguentemente, la regola suddetta è ancora valida.

Organizzazione di volontariato è qualsiasi organismo liberamente costituito al fine di svolgere determinate attività che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le organizzazioni di volontariato costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice medesimo.

L’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria affinché un’organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti ai fini dell’Iva.

Secondo la normativa vigente in materia, inoltre, rientrano tra le risorse economiche che le organizzazioni di volontariato possono ricevere per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività i rimborsi derivanti dalle convenzioni. A tal proposito, anche il nuovo Codice del Terzo settore prevede che, per l’attività di interesse generale svolta, le organizzazioni di volontariato possano ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Quindi, affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla Legge n. 266 del 1991 (irrilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate) è necessario che tale organizzazione sia iscritta nei Registri predisposti dalle Regioni e che le somme ricevute dall’organizzazione di volontariato costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle finalità proprie dell’ente.

Riguardo al caso specifico, dal momento che l’associazione istante risulta essere regolarmente iscritta al Registro regionale del volontariato e che le somme ricevute dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione con il Ministero medesimo, potrà essere qualificata come organizzazione di volontariato così da poter fruire dell’agevolazione prevista ai fini Iva, ossia dell’irrilevanza ai fini Iva di tutte le operazioni effettuate dall’ente del volontariato.

Pertanto, le somme versate dal Ministero all’associazione istante per lo svolgimento, negli anni 2018 e 2019, dell’attività riguardante la cura ed il mantenimento di esemplari in affidamento (in particolare, di animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale) non devono essere assoggettate ad Iva. L’associazione istante, quindi, in riferimento a tali operazioni, non è tenuta ad aprire partita Iva, né ad emettere fattura elettronica nei confronti del Ministero.

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