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Novità Iva
8 Maggio 2020

Organizzazione di eventi e sponsorizzazioni intracomunitarie: spazio all’inversione contabile

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa al trattamento ai fini Iva dei servizi di organizzazione di eventi e di sponsorizzazione svolti in ambito intracomunitario.

L’associazione che ha presentato istanza di interpello ha sede in Germania ed ha come scopo quello di diffondere la cultura e le esperienze dell’innovazione tecnologica presso i Comuni europei. L’associazione istante è un soggetto passivo ai fini Iva.

Ogni anno, l’associazione organizza una conferenza in una città di uno Stato dell’Unione Europea. Nel 2019, la conferenza internazionale è stata organizzata a Venezia, con la collaborazione del Comune stesso e di una fondazione che ha fornito all’istante tutta una serie di servizi logistici ed organizzativi. I servizi in questione sono stati acquisiti dalla fondazione da fornitori locali, i quali hanno emesso fattura con Iva. Le operazioni di prestazioni di servizi sono state, invece, fatturate dalla fondazione all’istante come fuori campo Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Inoltre, i fondi necessari per coprire i vari costi dei servizi sono stati forniti dalle sponsorizzazioni di aziende italiane e straniere che sono state fatturate dall’associazione istante nella modalità di fatture fuori campo Iva con applicazione, anche in questo caso, del meccanismo del reverse charge.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la correttezza o meno delle modalità di trattamento ai fini dell’Iva delle operazioni poste in essere dalla fondazione italiana e dall’associazione istante.

Nella Risposta n. 35 del 7 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni tra imprese (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). I due criteri generali di tassazione che trovano applicazione in questo ambito sono quello secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia o quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia.

L’Agenzia delle Entrata ha, poi, precisato che rientrano nella categoria dei servizi di allestimento di fiere ed esposizioni, ai fini Iva, le prestazioni di servizi rese in favore di coloro che organizzano gli eventi e le prestazioni di servizi che sono connesse in modo diretto all’allestimento delle fiere, come, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici negli stand espositivi.

Nel caso specifico, quindi, la prestazione di servizio che è stata fornita complessivamente dalla fondazione all’associazione istante può essere qualificata come generica ed unitaria prestazione di organizzazione di un evento e, a tale prestazione di servizi, può essere applicata la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente.

Pertanto, essendo il committente un soggetto passivo non italiano (l’associazione istante) ed il prestatore del servizio (la fondazione) un soggetto passivo stabilito nel territorio italiano, non si realizza il presupposto di territorialità. E, trattandosi di operazione fuori campo Iva, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come corretto il trattamento fiscale applicato dalla fondazione.

Lo stesso criterio deve trovare applicazione per i servizi di sponsorizzazione resi dall’associazione istante nei confronti di imprese italiane. In questo caso le operazioni, essendo effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, sono da qualificarsi come rilevanti territorialmente in Italia ai fini Iva e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria vigente al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Varrà, quindi, la regola secondo la quale gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai committenti. Ma, nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato dell’Unione Europea, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le regole in materia di acquisti intracomunitari.

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