Con la Risposta n. 90 del 3 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni di servizi effettuate dagli Operatori Socio Sanitari.
La società istante si occupa di servizi di assistenza sanitaria a domicilio e fornisce le proprie prestazioni anche in favore di ospedali e case di cura. Nella propria attività, la società si avvale di professionisti indipendenti, come medici, infermieri, psicologi ed operatori socio sanitari, organizzati in team. I professionisti fatturano i propri servizi alla società che, a sua volta, li rifattura ai pazienti o alle aziende sanitarie, singolarmente o come pacchetti di servizi, a seconda di quanto previsto nei singoli contratti.
I dubbi specifici sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dall’istante riguardano gli Operatori Socio-Sanitari. Le prestazioni rese dagli OSS alla società istante sono diverse tra loro ed a volte sono rese a fronte di una specifica prescrizione medica. I dubbi riguardano, in particolare, il trattamento ai fini Iva da applicare a queste prestazioni. L’istante ha rappresentato che riceve fatture dagli operatori socio-sanitari con addebito dell’Iva e, allo stesso tempo, si vede richiedere dalle aziende sanitarie appaltanti l’applicazione dell’esenzione sulle fatture emesse nei loro confronti.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la normativa Iva dispone che sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’Economia.
L’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata:
- in relazione alla natura delle prestazioni fornite (devono essere riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione);
- in relazione ai soggetti prestatori (devono essere abilitati all’esercizio della professione), a prescindere dalla forma giuridica rivestita dal soggetto che rende la prestazione.
Per quanto riguarda i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione, nella normativa in materia non si fa riferimento alla figura dell’Operatore Socio-Sanitario. Il Ministero della Salute, al quale è stato espressamente richiesto un parere, si è pronunciato affermando che l’Operatore Socio-Sanitario continua ad essere identificato come un operatore di interesse sanitario che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore. Non è prevista l’iscrizione ad un Albo professionale specifico.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso che l’Operatore Socio-Sanitario continua a non rientrare tra i soggetti abilitati all’esercizio di una professione sanitaria. Quindi, alle prestazioni rese da tali operatori non è applicabile l’esenzione Iva. Le prestazioni in questione dovranno essere assoggettate ad Iva, con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.