Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, sono state definite le modalità con le quali verranno messe a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti medesimi e dai loro clienti soggetti passivi Iva (comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute) ed i dati delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si occuperà di informare coloro che per i quali non risulta alcuna comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva per il trimestre di riferimento nonostante, dai dati a disposizione dell’Agenzia, risultino aver emesso fatture nel medesimo periodo.
Nelle comunicazioni recapitate ai contribuenti vi saranno i seguenti elementi:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
La comunicazione è trasmessa agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti. Inoltre, la comunicazione e gli elementi di dettaglio sono consultabili nell’area riservata del portale web dell’Agenzia delle Entrate denominata “La mia scrivania”. In particolare, i dati messi a disposizione dei contribuenti sono:
- data di elaborazione del prospetto;
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo documento; numero documento; data di emissione e registrazione; imponibile/importo; aliquota IVA ed imposta; natura operazione; stato documento (attivo, annullato, rettificato);
- dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Nel Provvedimento, è precisato che il contribuente destinatario della comunicazione potrà, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia medesima.
Le informazioni contenute nelle comunicazioni in questione saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.
Infine, sarà, come sempre, riconosciuta ai contribuenti la possibilità di regolarizzare eventuali errori o omissioni, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso.