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Novità Iva
4 Maggio 2018

Obbligo di fatturazione elettronica tra privati: definite le regole tecniche

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi transfrontaliere.

Nel Provvedimento, sono fornite indicazioni sul contenuto e la predisposizione della fattura elettronica. Inoltre, è precisato che la fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio dal soggetto obbligato ad emetterla o, per conto di tale soggetto, da un intermediario.

La trasmissione può essere effettuata tramite:

  • posta elettronica certificata;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

La fattura elettronica è, poi, recapitata dal Sistema di Interscambio al soggetto cessionario/committente o, per conto del soggetto cessionario/committente, ad un intermediario. Le modalità di recapito delle fatture elettroniche sono:

  • il sistema di posta elettronica certificata;
  • il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • il sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per il recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico scelto per la ricezione dei file.

Nel Provvedimento, sono fornite tutta una serie di indicazioni anche riguardo a:

  • data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio;
  • intermediari;
  • note di variazioni e autofatture;
  • conservazione delle fatture elettroniche;
  • servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica;
  • trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere;
  • il trattamento dei dati;
  • la sicurezza dei dati;
  • le eventuali correzioni delle specifiche tecniche di trasmissione.

Nel Provvedimento è, altresì, precisato che le regole tecniche con esso definite sono valide anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica, previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018.

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