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Novità Iva
23 Settembre 2022
5 Minuti di lettura

Nuovi chiarimenti sulla nomina del rappresentante fiscale.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla possibilità per le società estere di nominare un rappresentante fiscale in Italia.

A presentare istanza di interpello è una società statunitense che opera nel commercio all’ingrosso ed è priva di una stabile organizzazione in Italia. La società intende nominare come rappresentante fiscale nel nostro Paese un professionista. I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano le modalità di nomina del rappresentante fiscale e la possibilità per il rappresentante fiscale nominato di essere titolare di diverse posizioni Iva autonome in riferimento alle diverse società estere per le quali riveste la figura di rappresentante fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 442 del 2 settembre 2022, ha ricordato la normativa in materia in virtù della quale il soggetto non residente in Italia che effettua nel territorio italiano delle operazioni rilevanti ai fini Iva può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (nel caso in cui si tratti di soggetto di un Paese dell’Unione Europea o residente in un Paese terzo con il quale l’Italia ha accordi di reciprocità) oppure può nominare un rappresentante fiscale residente in Italia. La nomina del rappresentante fiscale non modifica la condizione di soggetto non residente.

Il rappresentante fiscale nominato risponde in solido con il soggetto rappresentato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il rapporto tra rappresentato e rappresentante, quindi, deve essere ufficializzato con un atto formale che deve essere predisposto in un momento antecedente o contestualmente alla richiesta di apertura di partita Iva in Italia.

Il rapporto con il rappresentante fiscale, in particolare, può risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata o da una lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.

A titolo di precisione, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la nomina del rappresentante fiscale può risultare anche da un atto autenticato da un notaio di uno Stato estero aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 e munito del timbro “Apostille” oppure da un atto legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo Stato estero.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la lettera di nomina del rappresentante fiscale può essere redatta in carta libera e deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contestualmente alla presentazione della domanda di attribuzione del numero di partita Iva. La lettera evidentemente dovrà riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo Iva italiano rappresentante.

La lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell’Ufficio dal soggetto ha potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che ha potere di firma per conto del rappresentante italiano. La prova dei poteri di firma rispetto alla società estera dovrà essere fornita tramite l’esibizione della certificazione del Tribunale o di una procura notarile di conferimento di poteri. Entrambe le parti, poi, dovranno esibire i loro documenti di identità. L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuerà i necessari controlli e provvederà all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla ricezione, rilasciando conseguentemente all’interessato idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel registro “Modello VI”.

Se manca uno di questi atti ufficiali, manca la nomina del rappresentante fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, confermato che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita Iva. Il rappresentante fiscale, però, avrà l’obbligo di tenere distinta ciascuna posizione Iva, compresa la propria, tramite la tenuta di contabilità separate.

Il soggetto non residente, al contrario, non può avere più rappresentanti fiscali in Italia.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rappresentante fiscale, per ottenere l’attribuzione del numero di partita Iva riferito al soggetto non residente da questi rappresentato, dovrà presentare la dichiarazione di inizio attività prevista all’articolo 35 del Decreto Iva, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività, secondo una delle seguenti modalità: direttamente ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare; in unico esemplare, mediante raccomandata con allegata copia di un documento di identità del dichiarante, da inviare ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Se il rappresentato è una società, dovrà essere utilizzato il modello “AA7/10”; se il rappresentato è una persona fisica, dovrà essere presentato il modello “AA9/12”. Dovrà essere indicato il codice “1” che si riferisce alla dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale. Il codice verrà attribuito al soggetto non residente.

Inoltre, nel caso il soggetto rappresentato sia residente in uno Stato dell’Unione Europea dovrà essere compilato anche il campo “numero di identificazione Iva Stato estero” qualora lo stesso soggetto già possieda un numero di identificazione ai fini Iva attribuito dallo Stato di appartenenza o un altro numero identificativo attribuito.

Nel quadro C dovranno essere indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale in Italia.

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