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Novità Iva
10 Novembre 2017

Nuove comunicazioni sulle anomalie in dichiarazione Iva

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2017, sono state definite le modalità con le quali verranno messe a disposizione di alcuni contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni che derivano dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia medesima dai contribuenti stessi e dai loro clienti, nell’ambito della comunicazione delle fatture emesse e ricevute. In particolare, oggetto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sono le informazioni dalle quali risulta che vi siano state delle omissioni nella dichiarazione del volume d’affari conseguito dai contribuenti.

In particolare, i dati oggetto delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate consistono in:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta in relazione al quale sono state riscontrate le anomalie;
  • il codice atto;
  • il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
  • le modalità attraverso le quali è possibile consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi alle anomalie riscontrate.

Le informazioni messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sono contenute in comunicazioni che vengono trasmesse agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti. Le medesime comunicazioni sono, inoltre, rese disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” dei contribuenti. In particolare, nell’area del “Cassetto fiscale” sono presenti i seguenti dati:

  • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Iva nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta oggetto della comunicazione;
  • l’importo della somma delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso, considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
  • l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione Iva;
  • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva;
  • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

E’ naturalmente riconosciuta ai contribuenti la possibilità, anche tramite l’intervento di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti che permettano di spiegare le incongruenze emerse.

Le informazioni messe a disposizione dei contribuenti, inoltre, sono rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Nel Provvedimento è ricordato che i contribuenti potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, avvalendosi anche dell’istituto del ravvedimento operoso.

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