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Novità Iva
18 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

La nota di variazione Iva in diminuzione non può essere emessa se c’è inerzia ingiustificata del creditore.

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Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle note di variazione Iva che possono essere emesse dai creditori.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in risposta ad un’istanza di interpello presentata di un contribuente creditore nei confronti di una ditta alla quale ha fornito energia dal 2009. A seguito della proposta di concordato preventivo depositata dalla debitrice, con un decreto di omologa del 2014 è stato disposto il pagamento del debito in questione nella misura del 41,50 %. Successivamente, con un provvedimento del 2021, è stato dichiarato il fallimento della ditta debitrice. Nell’ambito della procedura del fallimento, la domanda di ammissione al passivo del credito presentata dall’istante è stata rigettata per intervenuta prescrizione del credito stesso.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il creditore di emettere nota di variazione Iva in diminuzione, in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, del Decreto Iva nella formulazione precedente alle recenti novità introdotte in materia. Tale disposizione riconosce la possibilità di operare la variazione Iva per mancato pagamento in tutto o in parte avvenuto a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’istante ha, però, anche ricordato in proposito che, con una Circolare del 2000, era stato chiarito che l’infruttuosità della procedura sussiste giuridicamente quando il soddisfacimento del creditore, attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore, viene meno per l’assenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo. Questa indicazione presuppone la partecipazione del creditore alla procedura concorsuale, previa ammissione al passivo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 102 del 10 marzo 2022, ha confermato che, per le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021 (ossia prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno modificato la formulazione originaria dell’articolo 26 del Decreto Iva), il presupposto che deve sussistere affinché possa essere emessa nota di variazione Iva in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, può dirsi realizzato soltanto quando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili una volta ultimata la ripartizione dell’attivo, ossia quando si verifica una condizione di ragionevole certezza riguardo all’incapienza del patrimonio del debitore.

Nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, invece, il presupposto in questione non si è realizzato dal momento che la pretesa del creditore risulta essere rimasta insoddisfatta non per l’incapienza del patrimonio del debitore, ma per l’intervenuta prescrizione del credito che ha impedito al creditore di essere ammesso al passivo.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che la disciplina contenuta all’articolo 26, comma 2, del Decreto Iva consente di operare la variazione Iva in diminuzione anche in caso di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto e nel caso in cui si configurino delle figure simili. La prescrizione del credito può essere ricondotta a tali “figure simili”?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure simili a quelle individuate dalla disposizione suddetta, in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione effettuata, consegue, diversamente dalle ipotesi di risoluzione o di recesso del contratto, all’inerzia ingiustificata del creditore. E l’inerzia ingiustificata del creditore non consente l’esercizio del diritto alla variazione Iva in diminuzione. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in questo senso.

Nel caso specifico prospettato nell’istanza di interpello, l’istanza di ammissione al passivo del creditore è stata rigettata per intervenuta prescrizione del credito, in considerazione della non applicabilità dell’istituto della sospensione della prescrizione alla procedura del concordato preventivo. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’istante avrebbe potuto attivarsi durante lo svolgimento della procedura di concordato preventivo per evitare la prescrizione del proprio credito.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, concluso che non sia condivisibile la posizione espressa dall’istante riguardo alla possibilità di emettere la nota di variazione Iva in diminuzione.

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