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Novità Iva
11 Dicembre 2020

Miscugli di piante per la preparazione di tisane: sì all’aliquota Iva ridotta

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di voler procedere alla commercializzazione di un nuovo prodotto da utilizzare per la preparazione di una bevanda.

Secondo l’istante potrebbe trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata del 10 %, in quanto il prodotto sarebbe compreso nella voce residuale del n. 80) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, riferita alle preparazioni alimentari che non sono nominate, né comprese altrove, per le quali è prevista, appunto, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 579 del 10 dicembre 2020, ha precisato che ha elaborato il proprio parere sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiesto dall’istante riguardo alla nomenclatura doganale da applicare al prodotto in questione.

L’Agenzia delle Dogane ha ritenuto di dover far riferimento ai miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze, che non siano destinati al consumo immediato, ma siano prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane, in particolare quelle aventi proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che possa essere confermata la classificazione prospettata dall’istante e che, quindi, possa trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata del 10 %.

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