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Novità Iva
21 Febbraio 2020

Mangimi per api: si applica l’aliquota Iva ridottissima

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E’ stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito specifico riguardante l’aliquota Iva da applicare in caso di cessione di mangimi per api.

La società istante, infatti, svolge attività di lavorazione dello zucchero per l’industria dolciaria e produce, in particolare, una linea di mangimi per api a base di zucchero.

Nella Risposta n. 64 del 20 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato di aver richiesto all’istante di integrare la documentazione dell’interpello con un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardante la corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti a base di zucchero destinati all’alimentazione delle api. Secondo tale parere, i mangimi prodotti dalla società istante sono compresi nella categoria degli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stadio solido.

Si tratta, quindi, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, di composizione di mangimi sostanzialmente di origine vegetale che consente di classificarli ai fini Iva come mangimi semplici di origine vegetale, soggetti all’aliquota Iva ridotta del 4 %.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che alle cessioni dei prodotti in questione sia applicabile l’aliquota Iva del 4 %.

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