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Novità Iva
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14 Novembre 2025
6 Minuti di lettura

Liquidazione IVA di gruppo: chiarimenti sull’esonero dalla garanzia

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L’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta a interpello, ha fornito importanti precisazioni sui requisiti necessari per ottenere l’esonero dalla presentazione della garanzia in caso di utilizzo delle eccedenze di credito IVA compensate all’interno della liquidazione IVA di gruppo.

Liquidazione IVA: gruppo olandese con stabile organizzazione cessata

La società istante è una controllata italiana di una capogruppo olandese. Quest’ultima aveva costituito in Italia, nel 2015, una stabile organizzazione, poi cessata nel 2022. Tale struttura non aveva mai svolto effettivamente attività economica; di conseguenza, furono trasmesse solo dichiarazioni IVA a zero, salvo quella relativa al 2021 (modello IVA 2022), contenente un credito sorto da importazioni eseguite direttamente dalla casa madre olandese.

Il credito IVA, infatti, è confluito nella dichiarazione della stabile organizzazione perché l’Agenzia aveva negato il rimborso diretto alla società estera in presenza di una struttura stabile in Italia.

Obiettivo dell’istante: evitare la presentazione della garanzia

La società vorrebbe evitare di prestare garanzia per le eccedenze di credito IVA compensate nel 2024 all’interno della liquidazione di gruppo. Per farlo, intende presentare una dichiarazione IVA integrativa 2025, completa di:

  • visto di conformità
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.

Le domande formulate all’Agenzia riguardano:

  1. Criteri di verifica della causa ostativa relativa ai soggetti che esercitano attività da meno di due anni.
  2. Possibilità di evitare la garanzia con una dichiarazione IVA integrativa presentata nei termini di accertamento.
  3. Sanzioni applicabili in caso di invio tardivo della dichiarazione integrativa con visto.
  4. Modalità di certificazione dei requisiti previsti dall’articolo 38-bis ai fini dell’esonero.

I chiarimenti dell’Agenzia: requisiti e cause ostative

Inizio attività e periodo dei due anni

L’articolo 38-bis, comma 3, prevede l’esonero dalla garanzia per rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, purché il contribuente non rientri nelle ipotesi di rischio indicate nel comma 4.

Tra queste cause ostative figura la condizione dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, con esclusione delle startup innovative.

L’Agenzia respinge la tesi della società, secondo cui il decorso dei due anni dovrebbe partire dalla prima importazione effettuata dalla casa madre. Secondo l’Amministrazione finanziaria:

  • il credito è stato indicato nella dichiarazione della stabile organizzazione, utilizzando la partita IVA italiana;
  • la stessa stabile organizzazione non ha mai operato realmente, elemento considerato indice di rischio dalla normativa;
  • la valutazione dei requisiti per l’esonero va fatta alla data di presentazione della dichiarazione IVA

Dichiarazione integrativa e tempistiche: cosa è consentito

Modifica della scelta sul rimborso

L’Agenzia ricorda che il contribuente può cambiare la scelta effettuata nella dichiarazione IVA riguardo al credito richiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa, purché:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • non sia conclusa l’istruttoria relativa al rimborso.

Effetti della garanzia tardiva nella liquidazione di gruppo

Per la liquidazione IVA di gruppo, la garanzia è elemento costitutivo del perfezionamento delle compensazioni infragruppo.
Se la garanzia è presentata in ritardo:

  • le compensazioni restano valide solo dalla data in cui la garanzia viene effettivamente prestata (circolare 33/2016).

Sanzioni per l’invio tardivo della dichiarazione integrativa

La società chiedeva anche chiarimenti sulle sanzioni in caso di:

  • trasmissione dell’integrativa entro 90 giorni;
  • trasmissione successiva ma entro i termini di accertamento.

L’Agenzia rinvia agli articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998, confermando che la dichiarazione integrativa è ammessa, ma con applicazione delle sanzioni ordinarie riducibili tramite ravvedimento operoso.

Certificazione dei requisiti per l’esonero: adempimenti richiesti

In merito all’ultimo quesito, l’Agenzia – richiamando la circolare 35/2015 – conferma che è possibile:

  • integrare la dichiarazione per apporre il visto di conformità mancante;
  • presentare la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta l’assenza delle cause ostative e il rispetto dei requisiti soggettivi;
  • correggere informazioni o attestazioni rese in modo non corretto.

Tutto ciò è possibile solo nel rispetto dei limiti temporali e procedurali indicati nella risoluzione 99/E del 2014, che continua a rappresentare il riferimento operativo.

In sintesi

La risposta dell’Agenzia chiarisce che:

  • la stabile organizzazione inattiva rappresenta un indice di rischio che impedisce l’automatico accesso all’esonero;
  • il periodo dei due anni si valuta in relazione alla reale operatività del soggetto e all’utilizzo della partita IVA italiana;
  • la dichiarazione integrativa può essere utilizzata per regolarizzare visto e attestazioni, ma entro limiti ben definiti;
  • nella liquidazione IVA di gruppo, la garanzia è indispensabile per rendere efficaci le compensazioni.
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