La distinzione tra straordinario e pronta disponibilità
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta agevolata del 5% prevista per il lavoro straordinario dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non si applica ad altre voci retributive, come quelle relative alla pronta disponibilità o alle prestazioni svolte in occasione di consultazioni elettorali.
Questa precisazione arriva con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, fornita a un’azienda sanitaria che chiedeva se la tassazione ridotta potesse essere estesa anche a tali tipologie di compenso.
Legge di Bilancio sul lavoro straordinario degli infermieri
La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 354) ha introdotto un’imposta sostitutiva agevolata del 5% sui compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Tuttavia, l’agevolazione è applicabile solo ai compensi per lavoro straordinario come definito dall’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, che disciplina le prestazioni effettuate per far fronte a situazioni eccezionali e non programmabili di lavoro.
La pronta disponibilità non rientra nel lavoro straordinario
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la pronta disponibilità — disciplinata dall’articolo 44 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 — consiste in un servizio in cui il dipendente deve essere immediatamente reperibile e, in caso di necessità, raggiungere tempestivamente la struttura sanitaria.
Pur essendo retribuita in parte con criteri assimilabili allo straordinario, questa prestazione non può essere considerata lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 47 del contratto, perché:
- non deriva da esigenze eccezionali ma da una programmazione del servizio;
- rappresenta una modalità ordinaria di organizzazione dell’attività sanitaria, soprattutto nei reparti di emergenza.
Le prestazioni elettorali: un’altra esclusione
La stessa esclusione vale per le prestazioni svolte in sede elettorale, ovvero le attività extra effettuate dal personale sanitario durante consultazioni elettorali (ad esempio per garantire la presenza di medici o infermieri nei seggi o nelle strutture ospedaliere).
Anche queste attività, pur essendo straordinarie nel senso comune del termine, non rientrano nella definizione contrattuale di lavoro straordinario prevista dall’articolo 47 del CCNL.
Il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tutte le norme agevolative in materia fiscale devono essere di stretta interpretazione.
In altre parole, non è possibile estendere il beneficio del 5% a situazioni non espressamente previste dalla legge.
Questo principio è stato più volte confermato:
- dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2778/2021;
- dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264/2017.
In sintesi, la tassazione agevolata del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri e degli altri dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale:
- si applica solo alle ore di straordinario effettivo regolato dall’articolo 47 del CCNL Sanità 2019-2021;
- non riguarda le ore di pronta disponibilità (articolo 44 del CCNL);
- non include le prestazioni elettorali o altre attività retribuite fuori dall’ambito dello straordinario contrattuale.
Pertanto, le aziende sanitarie dovranno limitare l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai soli casi previsti dalla legge, evitando interpretazioni estensive che potrebbero comportare contestazioni fiscali future.