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Novità Iva
4 Giugno 2021
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Lavori in porti destinati alla nautica da diporto: non si applica la non imponibilità Iva.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dell’applicabilità del regime di non imponibilità Iva alle prestazioni di servizi rese nei porti.

Un Comune ha presentato un’istanza di interpello rappresentando all’Agenzia delle Entrate che, nel realizzare delle opere di ampliamento e di manutenzione nel porto (interventi previsti nel piano regolatore portuale), ha beneficiato della non imponibilità Iva sulle fatture delle ditte appaltatrici per tali lavori (in virtù dell’articolo 9, primo comma, numero 6) del D.P.R. n. 633 del 1972). In passato, invece, per le parcelle per le prestazioni effettuate dai progettisti delle opere non si era ritenuto di applicare il regime di non imponibilità Iva.

L’istante ha evidenziato che la Corte di Cassazione ha stabilito con la propria giurisprudenza del 2001 e del 2003 che debba applicarsi ai servizi di progettazione lo stesso regime di non imponibilità Iva previsto per le opere progettate di ampliamento ed ammodernamento dei porti.

Il Comune istante ha, quindi, specificamente richiesto se possa trovare applicazione il regime di non imponibilità Iva ad una serie di lavori e servizi, previsti dal piano regolatore portuale vigente, che riguardano il funzionamento e la manutenzione degli impianti del porto. Si tratta, in particolare:

  • della realizzazione di lavori di ampliamento e manutenzione, compresa l’installazione di pontili destinati alle imbarcazioni da diporto, che saranno commissionati dal Comune con un regolare contratto di appalto;
  • della progettazione dei lavori suddetti commissionata dal Comune;
  • della realizzazione di lavori di manutenzione delle infrastrutture portuali che saranno commissionati anch’essi dal Comune con regolare appalto;
  • dei servizi di ormeggio che saranno commissionati dal Comune a ditte esterne con regolare appalto e che saranno effettuati nei confronti dei titolari delle imbarcazioni da diporto assegnatari di posto barca presso i pontili gestiti dal Comune stesso;
  • del prezzo che verrà riscosso dal Comune dai titolari delle imbarcazioni da diporto per l’assegnazione del posto barca presso i pontili suddetti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 379 del 31 maggio 2021, ha ricordato che, secondo quanto disposto agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono non imponibili Iva le operazioni riguardanti le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Si tratta di un regime di non imponibilità previsto nel nostro ordinamento in attuazione delle previsioni contenute nella Direttiva comunitaria del 2006 riferite alle operazioni connesse alle esportazioni ed agli scambi internazionali, nell’ambito delle quali si inserisce la disciplina particolare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi del settore navale e aeronautico, ossia di ambiti che per loro natura hanno un carattere transnazionale.

Quindi, in attuazione di tale disciplina, l’articolo 9, primo comma, numero 6) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il regime di non imponibilità Iva si applichi ai servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che nell’ambito di applicazione del regime di non imponibilità Iva sono da ricomprendere anche i servizi relativi al rifacimento, al completamento, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla riqualificazione di impianti già esistenti. In più, è stato chiarito che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale sono da intendersi come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

Ancora, è stato precisato in una Risoluzione del 2008 che il trattamento di non imponibilità Iva può essere applicato alle prestazioni di servizi relative alla manutenzione dei porti solo quando le stesse siano rese da soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Si tratta, quindi, di prestazioni di servizi che possono essere rese dall’appaltatore principale in favore del committente delle opere; dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione; da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato che può non essere riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (come le prestazioni effettuate dai consorziati in favore della società consortile che è stata aggiudicataria dei lavori di appalto).

Il trattamento di non imponibilità Iva si applica alle prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni.

Le prestazioni devono essere rese nelle aree portuali e, quindi, non anche nei porti turistici dedicati all’attività da diporto. Il regime agevolativo riguarda i porti in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali e non anche i porti e gli approdi turistici.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le prestazioni di servizi oggetto del quesito posto dall’istante e relative alla nautica da diporto non possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva previsto all’articolo 9, primo comma, numero 6) del D.P.R. n. 633 del 1972.

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