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Novità Iva
14 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

La registrazione al sistema OSS non esclude l’applicazione del regime del margine.

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Importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla compatibilità tra il regime Iva del margine e l’iscrizione al sistema europeo di assolvimento dell’Iva “One Stop Shot” (regime OSS).

Il contribuente che ha presentato istanza di interpello svolge attività di commercio elettronico di beni usati e di oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, con applicazione del regime speciale Iva del margine. I destinatari di tale attività sono quasi esclusivamente privati consumatori, perlopiù residenti in altri Stati dell’Unione Europea.

Il contribuente istante si è registrato all’OSS. La questione posta all’Agenzia delle Entrate riguarda le conseguenze di tale registrazione rispetto all’applicazione del regime del margine: la registrazione al sistema europeo comporterà necessariamente l’assoggettamento ad imposizione nel Paese di destinazione dei beni e, quindi, la inapplicabilità del regime del margine oppure le operazioni di vendita verso privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea potranno continuare ad essere assoggettate ad imposta in Italia secondo il regime del margine (con esclusione dell’applicazione della disciplina Iva delle vendite a distanza intracomunitarie)?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 497 dell’11 ottobre 2022, ha ricordato che il regime del margine è un sistema di applicazione dell’Iva previsto per le cessioni di beni appartenenti a determinate categorie, finalizzato ad evitare fenomeni di doppia imposizione in riferimento a quei beni che vengono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini Iva.

Il meccanismo di imposizione prevede che sia assoggettato ad Iva il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e delle spese accessorie.

Le operazioni sottoposte al regime del margine sono considerate come cessioni nazionali assoggettate ad imposta nel Paese di provenienza. Sono, infatti, escluse dalle definizioni di cessioni intracomunitarie e di vendita a distanza.

Riguardo proprio alle vendite a distanza intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Decreto Legislativo n. 83 del 2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni di alcune Direttive dell’Unione Europea che hanno apportato modifiche alla normativa comunitaria preesistente, semplificando gli obblighi Iva per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero.

In questo ambito, è stata introdotta una nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie ed è stato previsto un nuovo regime speciale per i servizi resi da soggetti dell’Unione Europea, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza ed arrivo nel territorio dello stesso Stato membro dell’Unione Europea facilitate da interfacce elettroniche. Si tratta del cosiddetto “regime Iva OSS”. Tale regime permette di assolvere l’Iva in base all’aliquota dei diversi Stati membri destinatari dei beni senza la necessità di aprire una posizione fiscale in ogni Stato membro nel quale viene svolta l’attività di commercio elettronico.

Lo stesso Decreto Legislativo n. 83 del 2021 ha previsto la non applicabilità della nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie in caso di adozione del regime del margine.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che il regime del margine è il regime naturale di imposizione ai fini Iva delle cessioni aventi ad oggetto beni mobili usati, oggetti d’arte, oggetto di antiquariato e da collezione. E’ comunque riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunciare all’applicazione del regime del margine su alcune o su tutte le operazioni poste in essere, anche se hanno ad oggetto beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Qualora vi sia una rinuncia in questo senso (con conseguente mancata applicazione del regime del margine) e qualora le operazioni rientrino nella nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni e siano, pertanto, assoggettate ad imposizione nello Stato membro dell’Unione Europea di destinazione, queste operazioni potranno essere dichiarate tramite il sistema OSS, applicando l’Iva sull’intero corrispettivo e non sul margine.

Con riferimento allo specifico quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, fuori dall’ipotesi di rinuncia all’applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema europeo OSS non comporta automaticamente l’assoggettamento ad Iva nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito della registrazione nel sistema OSS, il contribuente ha comunque l’obbligo di presentare l’apposita dichiarazione, anche qualora non siano poste in essere operazioni.

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