La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 11973 del 9 giugno 2015, ha escluso l’applicabilità del beneficio dell’Iva agevolata previsto in caso di acquisto della “prima casa”, nel caso in cui un’abitazione di metratura tale da essere qualificata “di lusso” venga divisa in due appartamenti di minori dimensioni soltanto successivamente alla stipula del contratto di acquisto.
Anche la Commissione Tributaria Regionale aveva negato ai contribuenti, acquirenti dell’immobile originario, l’applicabilità del beneficio fiscale, riconoscendo rilevanza esclusivamente alla situazione al momento dell’acquisto dell’immobile, e non alla situazione all’atto della costruzione o al successivo momento del frazionamento.
Secondo la Commissione che aveva pronunciato la sentenza poi impugnata dai contribuenti in Cassazione, inoltre, non rilevava neanche che le parti avessero, sin dalla stipula del contratto di acquisto, l’intenzione di giungere ad un frazionamento dell’immobile acquistato.
La Corte di Cassazione ha confermato il ragionamento seguito dalla CTR. Infatti, la fruizione delle agevolazioni “prima casa” è collegata alla possibilità di includere l’immobile trasferito tra le abitazioni non di lusso.
Vale il principio secondo il quale, per esigenze di ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza dell’agevolazione, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto dell’immobile, e non a quello della costruzione.
Ai fini dell’agevolazione, ha ribadito la Corte di Cassazione, rileva esclusivamente la superficie utile esistente al momento dell’atto negoziale di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale aveva, pertanto, correttamente omesso di considerare gli effetti dell’atto di divisione intervenuto successivamente.