Nella Risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in materia di inversione contabile prevista dall’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un soggetto passivo Iva, residente in Italia, che aveva acquistato dei beni presso il rappresentante fiscale di un fornitore non residente in Italia. La fattura era stata emessa dal rappresentante fiscale, con la partita Iva italiana, senza l’addebito dell’Iva, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Nella fattura, invece, non era stata indicata la partita Iva del fornitore estero.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, il soggetto passivo stabilito in Italia deve integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore dell’Unione Europea per tutti gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia. Invece, in caso di acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extracomunitari, il cessionario/committente nazionale deve emettere l’autofattura.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nell’Unione Europea, o al di fuori dell’Unione Europea, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini Iva e, al suo posto, deve essere richiesta la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i chiarimenti già forniti nella Risoluzione n. 89 del 25 agosto 2010.
In tale Risoluzione, era stato precisato che l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’imposta in Italia, rese da un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, deve essere assolta dal cessionario o dal committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante il meccanismo del reverse charge, anche nel caso in cui il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Il cedente o prestatore non residente non deve emettere la fattura, tramite il numero identificativo Iva italiano, e, di conseguenza, non deve eseguire i conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione.
Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può emettere nei confronti del cessionario/committente residente in Italia un documento non rilevante ai fini Iva, con l’indicazione della circostanza che l’Iva riguardante tale operazione verrà assolta dal cessionario o dal committente.