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Novità Iva
6 Settembre 2019

Integratori alimentari e prodotti sostitutivi dei pasti: quale aliquota Iva applicare?

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Quale aliquota Iva deve essere applicata alle cessioni di integratori alimentari e di prodotti sostitutivi dei pasti?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di una società con sede legale in Germania che opera nell’ambito della vendita e commercializzazione di tali prodotti, utilizzando soprattutto come canale il suo sito internet e rivolgendosi in particolare ai privati consumatori.

Avendo effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi Iva nazionali per oltre 35.000 Euro, la società istante ha presentato la documentazione necessaria per l’identificazione ai fini Iva nel nostro territorio, così da regolarizzare la sua posizione fiscale in Italia.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni dei prodotti effettuate in Italia oltre la soglia dei 35.000 Euro.

Nella Risposta n. 365 del 3 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli integratori alimentari deve essere applicata l’aliquota Iva del 10 %.

Con riferimento al caso specifico, sono state distinte le considerazioni riguardanti i primi due tipi di prodotti venduti dalla società istante da quelle relative ad un terzo tipo di prodotto.

I primi due prodotti sono un integratore alimentare in capsule con estratti naturali da assumere con dell’acqua ed un integratore alimentare sempre in capsule contenente silicio anch’esso da assumere unitamente all’acqua. Questi due prodotti rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono da assoggettare all’aliquota Iva del 10 %.

Il terzo tipo di prodotto descritto dall’istante è un preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale che deve essere unito all’olio di semi di girasole ed al latte parzialmente scremato in modo da ottenere un preparato sostitutivo dei pasti. Questo prodotto è classificabile nel Capitolo della Tariffa Doganale destinato al cacao ed alle sue preparazioni e, in particolare, nella voce delle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove. Le relative cessioni devono essere assoggettate anch’esse all’aliquota Iva del 10 %.

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