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Novità Iva
29 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Integratori alimentari a base di fermenti lattici: sì all’aliquota Iva ridotta.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicabilità dell’Iva con aliquota ridotta alla cessione di integratori alimentari.

A presentare istanza di interpello è una società non residente la cui attività principale consiste nella commercializzazione di integratori alimentari. In particolare, tra i prodotti commercializzati dall’istante, vi sono cinque diversi integratori alimentari a base di fermenti lattici. A seguito di parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali prodotti sono stati classificati nell’ambito del Capitolo 21 destinato alle preparazioni alimentari diverse, alla voce “2106” riguardante le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, al codice della Nomenclatura Combinata “2106.9098”.

Secondo l’istante, a tutt’e cinque i prodotti commercializzati potrà, quindi, essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 % prevista al n. 80) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva per le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 226 del 28 aprile 2022, ha ricordato che gli integratori alimentari non sono dei prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non sono espressamente previsti in nessuna parte della Tabella A allegata al Decreto Iva.

Un’eventuale applicazione dell’aliquota Iva ridotta è ammessa soltanto caso per caso, in base al parere tecnico espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’esame della relativa composizione.

Nei documenti di prassi richiamati nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermato che agli integratori alimentari può essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 % se sono riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva, sulla base dei pareri tecnici forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei quali, in ragione della loro composizione, sono classificati nell’ambito della sottovoce “21.06.90” delle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove.

Richiamando il parere espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai prodotti descritti nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la voce del sistema armonizzato “2106” fa riferimento alle preparazioni indicate solitamente come complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele o di fruttosio, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Questo tipo di prodotti, quando sono impiegati per migliorare o per contribuire al benessere fisico del corpo, devono essere presentati in quantità predosate, come capsule, compresse, pastiglie e pillole. I prodotti esaminati, inoltre, ricadono, secondo il parere tecnico, nella sottovoce “21.06.90” e, ancora più in particolare, per la percentuale di amido presente nella composizione, nella sottovoce “21.06.9098”.

Quindi, la conclusione espressa sulla base di tale parere tecnico è che gli integratori alimentari commercializzati dalla società istante possono essere assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10 %.

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