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Novità Iva
23 Febbraio 2018

Immissione in consumo di carburanti: ecco il codice tributo per il versamento dell’Iva

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Con la Risoluzione n. 18 del 20 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per il versamento dell’Iva dovuta in caso di immissione in consumo dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in virtù di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Nella Risoluzione, è ricordato che la ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. Qualora manchi tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’Iva non versata.

Inoltre, è ricordato che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2018, sono state disciplinate le modalità attuative di tale disciplina e le modalità della comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati dei versamenti dell’Iva.

Con la Risoluzione, come anticipato, è stato istituito il codice tributo da utilizzare in questi casi per il versamento dell’Iva. Si tratta del codice tributo “6044”, denominato “Versamento IVA – Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017”.

Il codice deve essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato insieme al codice identificativo “64”, che deve essere inserito nel campo destinato al codice identificativo del modello di pagamento.
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.
  • I campi “codice ufficio” e “codice atto”, invece, devono rimanere vuoti.

Quando il versamento è effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’Iva non versata, nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” deve essere inserito il codice tributo “6044”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, insieme al codice identificativo “50” da indicare nel campo specifico del modello di pagamento.
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