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Novità Iva
16 Novembre 2018

I chiarimenti per l’integrazione del modello Iva TR

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Con un’istanza di consulenza giuridica, un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto un parere riguardo alla corretta applicazione delle istruzioni relative all’integrazione del modello Iva TR, da utilizzare per ottenere il rimborso dell’eccedenza a credito Iva maturato in ciascun trimestre o per il suo utilizzo in compensazione. Il dubbio riguarda, in particolare, i termini entro i quali è possibile presentare il modello Iva TR integrativo per rettificare, non gli importi indicati o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati riportati nel quadro TD del modello.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018, ha ricordato che le istanze di rimborso e compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore a 2.582,28 Euro, possono essere presentate per via telematica tramite modello Iva TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

E’ stata riconosciuta, altresì, la possibilità di integrare/rettificare il modello Iva TR tramite l’invio di un modello integrativo che permette di mutare la destinazione del credito Iva infrannuale da compensazione a rimborso e viceversa. La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve trovare esposizione nella dichiarazione Iva annuale e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale. E’ necessario, inoltre, che non sia stato già disposto il rimborso o compensato il credito.

In precedenza, era stato già chiarito dall’Agenzia delle Entrate che le medesime modalità ed i medesimi tempi devono essere rispettati anche nel caso in cui debbano essere corrette o integrate le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso o alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, qualora non siano state eseguite o siano state eseguite non correttamente nel quadro TD, presentato tempestivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, affermato che, nonostante questi chiarimenti forniti in precedenza, non vi sono ostacoli che impediscono l’integrazione o la rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il termine di scadenza per l’invio della dichiarazione Iva annuale, qualora si intendano integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale. Questi elementi possono essere la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali. E’ comunque necessario che l’eccedenza Iva non sia stata già rimborsata o compensata.

In questo caso, non è neanche necessario presentare una dichiarazione annuale “sostitutiva nei termini” dal momento che gli elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale.

Inoltre, l’integrazione/correzione non costituisce un errore soggetto a sanzione, a meno che non si sia utilizzato in compensazione il credito Iva infrannuale con un modello TR Iva carente del visto di conformità. Sarà comunque possibile, in quest’ultimo caso, usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

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