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Novità Iva
5 Febbraio 2021

Formazione in una sede al di fuori della Regione dell’accreditamento: no all’esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esenzione Iva prevista per le attività di formazione.

La società che ha presentato istanza di interpello è una società a responsabilità limitata che svolge, presso la propria sede principale, corsi di aggiornamento e di formazione professionale nel campo della cosmetica e del trucco professionale. La società istante è iscritta all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale. Pertanto, l’istante applica alle prestazioni effettuate in favore dei partecipanti ai corsi l’esenzione Iva.

L’istante ha, poi, istituito in un’altra Regione una sede operativa nella quale vengono svolte le medesime attività di formazione professionale svolte nella sede principale.

Il dubbio sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’esenzione Iva anche alle prestazioni rese in una Regione differente da quella che ha concesso l’accreditamento. A tal proposito, la società istante ha evidenziato che l’attività di coordinamento e di controllo della formazione, oltre che l’attività amministrativa di fatturazione e gestione degli incassi e pagamenti, relative alla sede operativa, sono effettuate dallo stesso personale della sede principale. Anche i docenti impiegati nell’attività di formazione sono gli stessi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 85 del 4 febbraio 2021, ha ricordato la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo la quale è applicabile l’esenzione ai fini Iva alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e alle prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Devono, quindi, sussistere, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva, due requisiti: uno di carattere oggettivo, in quanto le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o di natura didattica di ogni genere; l’altro di carattere soggettivo, in quanto tali prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento ai soggetti privati che operano nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali deve essere effettuato dai soggetti competenti per materia, come le Regioni e gli enti locali, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, come, ad esempio, attraverso l’istituto dell’accreditamento.

Per quanto riguarda il caso specifico, l’iscrizione della società istante nell’Albo dei soggetti accreditati per i corsi di aggiornamento ed i corsi di formazione professionale, nell’ambito della cosmetica e del trucco professionale, in una determinata Regione, è stata rilasciata correttamente dal soggetto competente per materia. Quindi, opera l’esenzione Iva.

L’Agenzia delle Entrate non ritiene, però, possibile estendere l’esenzione Iva alle attività formative svolte dalla società istante al di fuori del territorio di questa Regione.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini della concessione dell’iscrizione nei singoli Albi regionali dei servizi di istruzione e formazione professionale, ciascuna Regione, in quanto soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotta, nella propria area di competenza territoriale, degli autonomi criteri di riconoscimento.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante non potrà applicare l’esenzione Iva alle attività di formazione da essa svolte al di fuori della Regione, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione nella quale l’istante intende svolgere tali ulteriori corsi di formazione professionale.

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